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Si è già detto molto, se ne parlerà tanto, qualcuno non se ne accennerà nemmeno: sulla vicenda CEDU intentata in  Sanità Pubblica con “onerose” iniziative ricorsuali tendenti a recuperare migliaia di euro per il blocco dei contratti della Pubblica Amministrazione, dedichiamo solo opportuni approfondimenti, punti vista, pareri e procedure per una attenta analisi dei fatti occorsi e che stanno intercorrendo.

a) La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è un organo giurisdizionale internazionale competente ad esaminare i ricorsi presentati da persone fisiche, da organizzazioni e da società che ritengono di aver subito la violazione di diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

b) Detta Convenzione è un trattato internazionale mediante il quale un gran numero di Stati europei si sono impegnati a proteggere alcuni diritti fondamentali.

c) Tali diritti sono enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli no 1, 4, 6, 7, 12 e 13.

d) Questi protocolli non sono stati ratificati da tutti gli Stati.

e) La Corte non può esaminare qualsiasi tipo di doglianza.

f) La sua competenza è delimitata dai criteri di ricevibilità enunciati nella Convenzione, che stabiliscono chi può adire la Corte, quando e in quali casi.

g) Oltre il 90 % dei ricorsi esaminati dalla Corte vengono dichiarati irricevibili.

h) È  importante verificare che le doglianze sollevate rispondano ai criteri di ricevibilità.

i) La Corte può esaminare unicamente ricorsi che presentino i seguenti requisiti:

  1. le doglianze riguardano la violazione di uno o più diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli;
  2. le doglianze sono dirette contro uno Stato che ha ratificato la Convenzione e, se del caso, il Protocollo che garantisce il diritto relativo alla violazione lamentata (echr.coe.int/applicants);
  3. le doglianze riguardano questioni che implicano la responsabilità di un’autorità pubblica (legislatore, organo amministrativo, organo giudiziario, ecc.);
  4. la Corte non tratta ricorsi diretti contro privati o contro organismi privati;
  5. le doglianze riguardano atti o fatti intervenuti dopo la data di ratifica della Convenzione o del relativo Protocollo da parte dello Stato;
  6. il ricorrente deve essere personalmente e direttamente interessato alla violazione di un diritto fondamentale, presumendosi che possieda lo « status di vittima »;
  7. il ricorrente deve aver permesso all’ordinamento giuridico interno di porre rimedio alla violazione dei Suoi diritti («esaurimento delle vie di ricorso interne»). Ciò significa che, prima di adire la Corte, si deve aver presentato le stesse doglianze dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, ivi compresa la più alta giurisdizione, rispettando le regole nazionali di procedura, in particolare i termini di decadenza. Di contro, non è obbligatorio esercitare ricorsi privi di efficacia o le vie di ricorso discrezionali o straordinarie non facenti parte delle normali procedure di ricorso;
  8. il ricorso deve essere presentato alla Corte, completo in ogni sua parte, entro un termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva. Il termine di sei mesi inizia solitamente a decorrere dalla data alla quale la più alta istanza nazionale competente ha reso la sua decisione oppure dalla data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente o al suo rappresentante. Laddove, per una particolare doglianza, non esista un ricorso effettivo, il  termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data dell’atto, del fatto o della decisione oggetto della doglianza. Il termine di sei mesi è interrotto unicamente dall’invio alla Corte di un ricorso completo che rispetti i requisiti di cui all’articolo 47 del Regolamento della Corte. Detto termine scade l’ultimo giorno dei sei mesi, anche se trattasi di domenica o di giorno feriale. Il formulario di ricorso, nonché tutte le informazioni e i documenti richiesti, devono pertanto essere inviati alla Corte al più tardi entro l’ultimo giorno del termine di sei mesi.
  9. le doglianze del ricorrente si fondano su solide basi desumibili da un’esposizione chiara dei fatti accaduti, corredata da documenti, decisioni, referti medici, testimonianze e altri documenti giustificativi;
  10. il ricorrente deve essere in grado di dimostrare che i fatti di cui si lamenta hanno causato un danno ingiustificabile ad un diritto fondamentale. Non è possibile semplicemente lamentarsi di un provvedimento giudiziario ritenuto ingiusto o errato. La Corte non è un giudice d’appello delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali nazionali e non può quindi annularle né modificarle;
  11. Le doglianze non devono essere state esaminate dalla Corte né da un altro organo giurisdizionale internazionale. È altresì utile tener presente che la Corte riceve ogni anno diverse decine di migliaia di ricorsi e che non dispone di risorse sufficienti per esaminare ricorsi futili o ripetuti e privi di sostanza: non rientra nelle competenze di un organo giurisdizionale internazionale l’esame di questo tipo di casi, che potrebbero essere rigettati per abuso del diritto di ricorso, alla stessa stregua di quanto accade in caso di ricorsi contenenti espressioni offensive o insulti. Un ricorso può anche essere rigettato in presenza dei tre elementi seguenti: i fatti di cui si lamenta il ricorrente non gli causano danni reali e importanti, non sollevano nessuna nuova questione relativa ai diritti dell’uomo che necessiti un esame sul piano internazionale e sono già stati esaminati da un organo giurisdizionale interno. Al fine di ottenere maggiori informazioni su tali criteri, è possibile rivolgersi ad un avvocato oppure consultare il sito internet della Corte che fornisce informazioni sui criteri di ricevibilità e risposte alle domande più frequenti.

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Ciò detto e al netto delle polemiche e della quiete che inevitabilmente amplificano o mettono il silenziatore alla recente sentenza di ricorso alla CEDU contro il mancato rinnovo contrattuale, condividiamo

A) un interessante saggio di Pierpaolo Gori sulle ricadute di un parere reso dalla CGUE. Lo studio si segnala per l’esaustività dell’analisi e per le utili indicazioni sul ruolo del giudice comune.  E’ un documento complessivo e generale che denota la complessità della materia rispetto ai ricorsi alla Cedu, e che nello svolgimento delle teorie dell’estensore fa emergere “analogie” rispetto al contesto in trattazione.

B) guida pratica sul ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, a cura dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi

C) guida pratica sulla compilazione del ricorso alla CEDU

D) note e osservazioni sulla metodologia di presentazione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a cura dell’avv. Pandolfi, www.pandolfistudiolegale.it
Note e osservazioni sulla metodologia di presentazione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
a) https://www.personaedanno.it/procedura-penale/il-giudice-ordinario-dopo-il-parere-della-corte-di-giustizia-c-2-13-del-18-12-2014-p-p-gori
b) http://www.diritto.it/articoli/europa/Guida/giudiziocorte.html

c)file:///C:/Users/Utente%20ASL/Downloads/Notes_for_Filling_in_the_Application_Form_2014_1_ITA.pdf

d) http://www.studiocataldi.it/articoli/20301-ricorso-cedu-come-aumentare-le-probabilita-di-successo.asp?gclid=Cj0KEQiA08rBBRDUn4qproqwzYMBEiQAqpznszm_5lLB4dKcoScwZWRj_GTNJ4g1bj5R9GXTB0l8nagaApgl8P8HAQ

 

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