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La maggior parte dei procedimenti disciplinari dei medici sono ancora off-limits per i loro colleghi e per i cittadini. La pubblicità delle sanzioni c’è solo in qualche caso virtuoso, perché ogni Ordine provinciale fa di testa sua. Il presidente Cao nazionale, Giuseppe Renzo, così rispondeva all’agenzia Adnkronos il 15 settembre a proposito dei procedimenti disciplinari, poco prima di fare il punto sulla questione il 23 e 24 settembre a Verona nel seminario “Facciamo giurisprudenza insieme”: «I problemi sono tanti, a partire dalla mancanza di un dato esatto e complessivo. Dal 2012 al 2016, fra medici e odontoiatri, sono stati 1.200 i procedimenti esitati in sanzioni nel 60% dei 106 Ordini provinciali. Purtroppo, pur avendo richiesto agli Ordini di fornire tutti i dati più volte, non tutti hanno risposto». E se non rispondono a lui, figuriamoci al sottoscritto che si è occupato solo dei casi di cronaca giudiziaria dell’ultimo triennio. Premesso che il problema non è numericamente imponente, dato che si tratta di poche decine di camici bianchi coinvolti in violazioni del codice penale, esso rimane comunque di grande valore simbolico ed etico. Se infatti un ordine non persegue un iscritto condannato per un reato, appaiono quanto meno dubbie la sua funzione e la sua valenza sociale.

Informazioni insabbiate
I casi di cui abbiamo avuto notizia, tutti con almeno una sentenza di condanna in primo grado, rappresentano l’intero codice penale: dalla diffamazione con insulti razzisti all’uxoricidio passando per la ricettazione di armi, l’associazione mafiosa, la truffa e l’immancabile corruzione. Abbiamo quindi chiesto agli Ordini dove risultano iscritti i sanitari in questione se sia stata intrapresa un’azione disciplinare ma 7 Omceo su 17 non hanno risposto, nonostante i solleciti via pec, fax o telefono. Come qualificare il loro comportamento? Indifferenza, complicità, negligenza? Di sicuro non come un’azione all’altezza di un ente che dovrebbe governare una professione così importante e, tra parentesi, tutelare anche i cittadini. Cittadini che, consultando l’elenco iscritti online, non hanno quindi alcuna possibilità di sapere se il sanitario cui si affidano ha subito sanzioni disciplinari o se è stato sospeso dall’esercizio professionale. E non è detto che ci riescano telefonando all’Ordine: l’autore di quest’articolo si è presentato a quello di Monza come un anonimo cittadino chiedendo informazioni su un odontoiatra coinvolto nell’inchiesta “Smile” dello scorso febbraio ma, per «motivi di riservatezza», è stato rinviato a consultare il sito Fnomceo; sito purtroppo inutile per i motivi elencati da Renzo e, infatti, vi risulta ancora iscritto un medico odontoiatra arrestato e condannato due volte per associazione mafiosa.

Andi è per la trasparenza
In merito alla pubblicità delle sanzioni, quasi tutti gli Omceo contattati non rendono pubbliche le sanzioni mentre i restanti, come Torino, pubblicano sul sito i nomi dei sospesi. L’Omceo di Palermo comunica di limitarsi agli obblighi del Dpr 221/1950: «Dell’inizio e dell’esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione […] al prefetto e al procuratore della Repubblica. […] I provvedimenti di sospensione e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini», ma non pubblica le sanzioni sul sito.
Al nostro giornale il presidente della Cao torinese Gianluigi D’Agostino ha riferito che «Nella nostra sede c’è stata una decisione unanime, sia da parte dei medici che degli odontoiatri, quando abbiamo iniziato a pubblicare le sanzioni sul nostro sito. La sanzione rimane pubblica per tutta la sua durata. Noi ci attiviamo non appena abbiamo notizia di un fatto rilevante dal punto di vista deontologico. Molti Omceo, inoltre, non offrono più sul sito l’elenco degli iscritti per risparmiare sui costi e rinviano al sito della Fnomceo».
Ancora più chiaro e determinato il presidente Andi Gianfranco Prada che si dichiara «per la totale trasparenza delle sanzioni sia per tutelare il cittadino sia per tutelare i colleghi che agiscono correttamente» e ci regala un’altra ciliegina tossica: «a Como un dentista radiato per avere fatto da prestanome è ancora nel suo studio perché il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps) sospende la sanzione». Sulla stessa lunghezza d’onda si trova, fisiologicamente, il Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva: «è necessario estendere la pubblicazione delle decisioni prese da tutti gli ordini professionali al fine di tutelare la piena e libera scelta dei cittadini e di garantire chi lavora nel pieno rispetto delle regole» ci ha detto Alessandro Cossu.

Omceo fanalini di coda sulla trasparenza
Il confronto tra Omceo e gli ordini che regolano altre professioni rivela differenze sconfortanti. L’ordine dei giornalisti della Lombardia, per esempio, pubblica online non solo i nomi dei sanzionati ma pure i verbali del procedimento (il link è www.odg.mi.it/taxonomy/term/25); in maniera simile procedono gli ordini degli avvocati che pubblicano nomi e sanzioni ma non motivazioni e verbali. Meglio dell’Omceo fanno pure i medici veterinari: la sanzione rimane pubblicata sul sito per 5 anni e così fanno anche gli ingegneri. Per gli infermieri, invece, viene pubblicata solo in caso di sospensione e solo per la sua durata ma senza renderne nota la motivazione.
L’opacità di alcuni Omceo è dovuta anche alla non applicazione del Dpr 137/2012 che ha modificato la gestione delle procedure disciplinari di ordini e collegi professionali in due modi. Il primo è l’istituzione di un albo unico nazionale che deve essere pubblico e «recare l’annotazione dei provvedimenti disciplinari»; il secondo è la separazione tra organi amministrativi e disciplinari per cui «la carica di consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina». Carica alla quale si accede attraverso il vaglio del presidente del Tribunale competente per territorio. La presidente Fnomceo Roberta Chersevani ha comunicato che «l’accessibilità al pubblico riguarda soltanto i provvedimenti definitivi e non quelli impugnati di fronte alla Cceps»; per quanto riguarda la durata di pubblicazione invece «la normativa nulla prevede al riguardo e le varie federazioni e collegi non hanno stabilito una linea comune in riguardo».
Su questi punti aiuta a fare chiarezza Roberto Carlo Rossi, presidente Omceo Milano: «Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale non è retto dalla normativa ordinistica bensì dal codice di procedura penale; quest’ultimo nella versione abrogata prevedeva la sospensione obbligatoria del procedimento amministrativo in pendenza di un procedimento penale. A seguito della riforma, la sospensione del giudizio disciplinare non è più imposta ma suggerita per consentire l’acquisizione di una più completa cognizione dei fatti».
Decoro e dignità
professionale
Qualcuno potrebbe domandarsi perché un medico condannato per un reato non direttamente collegabile alla professione debba essere anche sanzionato dall’Omceo. Si deve allora ricordare che nella deontologia medica rientra anche il giuramento di «attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà» ed evitare «anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione».
Al presidente Omceo di Mantova il nostro giornale ha chiesto un parere su questo punto, dato che ci ha comunicato di non avere aperto un procedimento disciplinare contro un medico recentemente condannato a tre anni di reclusione per avere perseguitato per anni i suoi parenti. Purtroppo non è arrivata la risposta. Per un reato meno grave, un avvocato-ultrà coinvolto negli scontri con la polizia, oltre alla sospensione di due mesi, ha perso anche il ricorso al Consiglio nazionale forense, che nella sentenza 145/2015 ha scritto: «Nonostante la condotta non riguardi strictu sensu l’esercizio della professione, questa lede comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e si riflette negativamente sull’attività professionale, compromettendo l’immagine dell’avvocatura».
Si potrebbe infine dissertare su quali sanzioni disciplinari debbano essere rese note a tutti: evidentemente c’è una grossa differenza tra l’incontinenza verbale del sanitario, ben noto anche alla cronaca politica, che chiama “orango” una collega originaria dell’Africa nera, e l’odiosa furbizia di chi simula il furto di un’auto per distruggere la contabilità in nero, evadendo centinaia di migliaia di euro alla faccia dei colleghi onesti che tirano avanti tra mille difficoltà (l’ordine di Sassari è uno di quelli che non ha risposto); così come tra il ricettatore di materiale archeologico e i complici del sistema Canegrati, che in Lombardia è costato milioni di euro alla collettività, oppure i due gemelli protagonisti di una truffa da commedia all’italiana, smascherata da Striscia la notizia (sulla quale l’Omceo di Lecco finora non ha risposto).

Cosma Capobianco
Odontoiatra

icona-bulboCONDANNE PENALI HANNO EFFETTI SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE?_I noti mali nazionali (eccesso e conflitti di norme, inefficienze amministrative, carenza di personale) offuscano i valori di riferimento, distorcono l’andamento della giustizia e favoriscono i furbi di ogni specie. Alla ricerca della giustizia perfetta si resta nell’imperfezione ingiusta e sistemica.
Di seguito, grazie a Giancarlo Barbon, presidente Cao di Monza, riportiamo la sequenza di leggi e provvedimenti che ha temporaneamente sospeso la radiazione di un medico condannato a 5 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale oltre ad avere falsamente autocertificato di non avere precedenti penali. Il suo caso è stato rinviato per il riesame alla Cceps, la cui attività è rimasta italianamente bloccata per due anni per un ricorso alla Corte costituzionale e poi paralizzata con la sentenza dello scorso 7 ottobre, secondo la quale non possono farne parte funzionari del ministero della Salute, come previsto da una norma approvata un anno prima della Costituzione.
– Legge nr. 897 del 25/04/1938: «Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono esserne cancellati».
– D.Lgs. C.P.S. nr. 233 del 13/09/1946: «per l’iscrizione all’albo è necessario essere di buona condotta».
– D.L. nr. 200 del 22/12/2008, abroga la disposizione della Legge 897.
– Legge nr. 9 del 18/02/2009, ripristina la norma della Legge 897.
– Corte Costituzionale, sentenza nr. 311 del 18/07/1996: «Non è ammissibile che da episodici comportamenti tenuti da un soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili di rivelare un’effettiva mancanza di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale».
– Corte di Cassazione, sentenza nr. 1171 del 21/01/2014: «Il provvedimento di cancellazione oggetto di ricorso dinnanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è stato da tale organo giustificato con il riferimento alla insussistenza del requisito della “buona condotta”, per effetto della condanna riportata in sede penale, risulta evidente il deficit motivazionale concernente la valutazione della incidenza della condanna penale per fatti non inerenti la professione sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della professione. Il ricorso va, quindi, accolto, e la decisione impugnata va cassata, con rinvio alla Cceps perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame».
Ognuno tragga le sue conclusioni. Per chi scrive, è segno di alta civiltà non infierire sul reo e non pregiudicarne il ritorno a una vita normale, ma non lo è altrettanto negare una scelta consapevole e informata a chi si affida a lui per essere curato. Si dovrebbe pretendere almeno che dia prova di meritare tanto riguardo, per esempio con l’obbligo di fornire cure gratuite, magari negli ospedali spolpati dai tagli di personale.

SU http://www.dentaljournal.it/procedimenti-disciplinari-ancora-sotto-chiave/

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