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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO (AVV. GIACOMO DOGLIO, LEGALE COLLEGIO IPASVI CARBONIAIGLESIAS)

VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO COMPENSATIVO DOPO UN TURNO DI PRONTA DISPONIBILITÀ FESTIVA

Con una recente sentenza (n. 1291/2016), il Tribunale di Cagliari, dopo aver distinto tra reperibilità cd. passiva (ossia senza chiamata in servizio) e cd. attiva (con chiamata), ha evidenziato che “quando il dipendente si trovi in servizio di pronta disponibilità e venga chiamato a rendere la prestazione, il datore di lavoro è tenuto non solo a corrispondergli le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva, ma anche a garantirgli il necessario risposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritti indisponibili riconosciuti sia dalla Costituzione che dalla normativa comunitaria.”

L’omessa fruizione del riposo compensativo dovuto, a prescindere quindi da una specifica istanza del dipendente, in coincidenza con la reperibilità cosiddetta attiva, in quanto espressione di un inadempimento del datore di lavoro ad un obbligo imposto dalla disciplina anche collettiva vigente è certamente fonte di pregiudizio riconnesso all’usura psicofisica, risarcibile in via equitativa.

Nella medesima sentenza, coerentemente ad altro precedente del medesimo Tribunale, il Giudice ha riconosciuto ai lavoratori anche il risarcimento del danno da violazione del risposo giornaliero (undici ore ogni ventiquattro), e ciò, in quanto tale illecito “genera un pregiudizio da ritenersi presunti nell’ano, giacchè indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi e, quindi, dalla prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CEE, ed in seguito dal D.lgs. n. 66/2003, è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno per i ricorrenti, non potendo costoro beneficiare del tempo necessario per ricostruire le risorse psico-fisiche assorbite dall’impegno lavorativo pregresso”.

Avv. Giacomo Doglio, studiolegaledoglio.it

 

 

 

 

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