“Uno dei principi fondanti ed essenziali su cui la pubblica amministrazione deve fondare la propria azione, è l’imparzialità dell’azione amministrativa”. “Tale enunciato è sovente e sistematicamente calpestato da numerosi atti di codeste Aziende, scrivono ancora Nuccio Azzarà, Nicola Simone e Francesco Politanò della segreteria Territoriale, in quanto, malgrado leggi dello Stato, non si adottano gli atti propedeutici per l’esercizio di facoltà a volte demandate”.
“E’ il caso, per esempio, del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito in Legge 11.8.2014, n. 114, che ha abrogato l’art. 16 del D.lgs. 503//1992 e ha riformulato la materia inerente il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Sulla materia è intervenuto il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione-D.F.P. con la circolare del 19.02.2015, n. 11405 (circolare n. 2/2015), ad oggetto“Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione art. 1 del d.l. 24.6.2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n.114”. La circolare n. 2/2015, sopra richiamata, nel dettare chiarimenti, richiama il disposto dell’art. 16, comma 11 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011, il quale stabilisce: “In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l’esercizio della facolta’ riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l’amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”. Dalla premessa sopra riportata si evidenzia che, nella fattispecie, l’esercizio della facoltà discrezionale della pubblica amministrazione, non può essere esercitata tout-court da chi ha la responsabilità di governo dell’Ente ma è prescritto un obbligo motivazionale in riferimento alle scelte organizzative aziendali che giustifichi la scelta fatta avuto riguardo per soluzioni d’armonizzazione tra uomini e donne. Appare evidente che la garanzia dell’imparzialità e la parità di trattamento di tutti i lavoratori deve essere garantita attraverso l’adozione di un regolamento che intervenga e disciplini, preventivamente, detta materia. Stante che ad oggi, non risulta che codeste Aziende abbiano mai adottato, conclude la UIL FPL reggina, si chiede pertanto l’urgente adozione, secondo le regole previste dalle vigenti norme, di apposito atto che regolamenti asetticamente e con criteri predefiniti la materia”.
(http://www.strill.it/citta/2016/11/reggio-sanita-uil-fpl-chiede-adozione-regolamento-pensioni-personale-dipendente/)