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ABSTRACT Legge 23 dicembre 1994, n. 724  – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Legge 23 dicembre 1977, n. 937 – Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 – Legge 7 agosto 2012, n. 135 – Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 – Legge 30 ottobre 2014, n. 161 – Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – 

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (in SO n. 74 alla GU 30 dicembre 1994, n. 304)

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO Art. 22 (Personale)

  1. L’orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonchè quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell’orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
  2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l’orario settimanale di lavoro ordinario, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
  3. L’articolazione dell’orario di servizio, dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all’articolo 10, all’articolo 16, comma 1, lettera d), ed all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza. L’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
  4. In relazione all’articolazione dell’orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell’anno 1994 per l’erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell’anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all’applicazione dell’orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

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Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007)

ART 3 COMMA 83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

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Legge 23 dicembre 1977, n. 937 – Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1977, n. 355.

ART. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordlnamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell’anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

ART. 2.

Le giornate di cui al punto b) dell’articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell’ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell’anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell’articolo i, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L’indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l’hanno disposta.

ART. 3.

Le spese derivanti dall’applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.

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Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 300 del 23 dicembre 2013) «Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia«

   Art. 14 Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare

  Comma 1. Al fine di rafforzare l’attivita’ di contrasto del fenomeno  del lavoro sommerso e  irregolare  e  la  tutela  della  salute  e  della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti disposizioni:

lettera c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e 4 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,e successive modificazioni, con esclusione  delle  sanzioni  previste per la violazione dell’articolo 10, comma  1,  del  medesimo  decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla  presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

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Legge 7 agosto 2012, n. 135 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012)

Art 5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

Art 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art 7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l’importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Art 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012)

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Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n.152/L

Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

Punto 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.

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Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 – “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61

Art. 17 – Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale

6 – bis Le disposizioni di cui all’art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del SSN, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

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LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU Serie Generale n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83)

Art. 14  Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree  dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario   del   Servizio   sanitario  nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185.    1. Decorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono  abrogati  il  comma  13  dell’articolo  41  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell’articolo  17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.    2. Per fare fronte alle esigenze derivanti  dalle  disposizioni  d icui al comma 1, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano  garantiscono  la  continuita’  nell’erogazione  dei  servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso  una  piu’ efficiente allocazione delle risorse  umane  disponibili  sulla  base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e  province  autonome  attuano  appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione  delle  strutture  e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle  disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto  disposto  dall’articolo  15,comma 13, lettera  c),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.    3. Nel rispetto di quanto previsto  dall’articolo  17  del  decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuita’ nell’erogazione  dei  livelli  essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del comparto sanita’ disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario  nazionale preposto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e  alle cure, prevedendo altresi’ equivalenti periodi di riposo compensativo,immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero,in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo  non  sia  possibile  per  ragioni  oggettive,adeguate misure di protezione del personale stesso.  Nelle  more  del rinnovo   dei   contratti   collettivi   vigenti,   le   disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro edi riposo giornaliero, attuative  dell’articolo  41,  comma  13,  del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 17,  comma  6-bis,del decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  66,  cessano  di  avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1

 

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53)

Art. 23  Modifiche all’articolo 4  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300  e  all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196    1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.  300  e’  sostituito dal seguente:   «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti  di  controllo).  -1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti  dai  quali  derivi anche la possibilita’ di  controllo  a  distanza  dell’attivita’  dei lavoratori  possono  essere  impiegati  esclusivamente  per  esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza  del  lavoro  e  per  la tutela del patrimonio aziendale e possono  essere  installati  previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale  unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel  caso di imprese con unita’ produttive ubicate in  diverse  province  della stessa regione ovvero in  piu’  regioni,  tale  accordo  puo’  essere stipulato  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu’ rappresentative sul piano  nazionale.  In  mancanza  di  accordo  gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono  essere installati previa autorizzazione  della  Direzione  territoriale  del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con  unita’  produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’  Direzioni  territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere  la  prestazione  lavorativa  e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.   3.  Le  informazioni  raccolte  ai  sensi  dei  commi  1  e  2 sono utilizzabili a  tutti  i  fini  connessi  al  rapporto  di  lavoro  a condizione che sia data al  lavoratore  adeguata  informazione  delle modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione  dei  controlli  enel rispetto di quanto disposto dal  decreto  legislativo  30  giugno2003, n. 196.».   4. L’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,e’ sostituito dal seguente:   «Art.  171  (Altre  fattispecie).  –   1.   La   violazione   delle disposizioni di cui  all’articolo  113  e  all’articolo  4,  primo  e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita  con  le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».

Art. 24 Cessione dei riposi e delle ferie    1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8  aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro  maturati  ai  lavoratori  dipendenti  dallo  stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di  assisterei  figli  minori  che  per  le  particolari  condizioni   di   salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalita’  stabilite  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle associazioni  sindacali  comparativamente  piu’  rappresentative  sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)

538. La realizzazione delle attivita’ di prevenzione e gestione del rischio sanitario  rappresenta  un  interesse  primario  del  Sistema sanitario  nazionale   perche’   consente   maggiore   appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce  la  tutela  del paziente.    539. Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al  comma  538,  aifini di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13  settembre  2012,n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,n. 189, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche  e  private  che  erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di  monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk  management),  per l’esercizio dei seguenti compiti:     a)  attivazione  dei  percorsi  di  audit  o  altre   metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticita’  piu’frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi  delle possibili attivita’ finalizzate alla messa in sicurezza dei  percorsi sanitari.  Ai  verbali  e  agli  atti  conseguenti  all’attivita’  digestione aziendale del  rischio  clinico,  svolta  in  occasione  del verificarsi di un evento avverso, si  applica  l’articolo  220  delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.271;     b) rilevazione  del  rischio  di  inappropriatezza  nei  percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attivita’ di medicina difensiva attiva e passiva;     c) predisposizione e attuazione di attivita’ di sensibilizzazionee formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione  del rischio sanitario;     d) assistenza tecnica verso gli  uffici  legali  della  struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attivita’  di  stipulazione di   coperture   assicurative   o   di    gestione    di    coperture auto-assicurative.   540. L’attivita’ di gestione del rischio sanitario e’ coordinata da personale   medico   dotato   delle   specializzazioni   in   igiene,epidemiologia e sanita’ pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.   541. Nell’ambito  della  cornice  finanziaria  programmata  per  il Servizio  sanitario  nazionale  e  in  relazione   alle   misure   di accrescimento dell’efficienza  del  settore  sanitario  previste  dai commi da 521 a 552 e  alle  misure  di  prevenzione  e  gestione  del rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuita’ nell’erogazione dei  servizi  sanitari,  nel  rispettodelle disposizioni dell’Unione europea in  materia  di  articolazione dell’orario di lavoro, le regioni e le province autonome:     a)  ove  non  abbiano  ancora   adempiuto   a   quanto   previsto dall’articolo 1, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione  della  dotazione  dei  posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonche’ i relativi  provvedimenti  attuativi.  Le regioni sottoposte ai  piani  di  rientro,  in  coerenza  con  quanto definito dall’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto,  adottano  i relativi provvedimenti nei tempi e  con  le  modalita’  definiti  nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;     b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale,contenente l’esposizione delle modalita’ organizzative del personale,tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione  europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro attraverso una piu’ efficiente allocazione delle risorse umane disponibili,  in  coerenza con quanto disposto dall’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014,  n.161;     c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti  di  cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica  degli  adempimenti  e  al Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA,  di  cui rispettivamente agli articoli 12  e  9  dell’Intesa  23  marzo  2005,sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7 maggio 2005, nonche’ al Tavolo per  il  monitoraggio  dell’attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2  aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;  il  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  e  il   Comitato permanente  per  la  verifica  dell’erogazione   dei   LEA   valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di  cui  alle lettere a) e b),  anche  sulla  base  dell’istruttoria  condotta  dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell’Intesa sancita  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;     d) ferme restando le disposizioni vigenti in  materia  sanitaria,ivi  comprese  quelle  in  materia  di  contenimento  del  costo  del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base  del piano del fabbisogno del personale emergono criticita’, si  applica noi commi 543 e 544.    542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani dicui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1º gennaio 2016  al  31 luglio 2016, le regioni e le  province  autonome,  previa  attuazione delle modalita’ organizzative del personale al fine di  garantire  ilrispetto  delle  disposizioni  dell’Unione  europea  in  materia   di articolazione dell’orario di lavoro, qualora si evidenzino criticita’ nell’erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle  relative  al  contenimento del costo del personale e in materia  di  piani  di  rientro.  Se  al termine  del  medesimo  periodo  temporale  permangono  le   predette condizioni di criticita’, i contratti di lavoro  stipulati  ai  sensi del precedente periodo  possono  essere  prorogati  fino  al  termine massimo del 31 ottobre 2016. Del  ricorso  a  tali  forme  di  lavoro flessibile  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in   materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia  di  piani  di  rientro,  e’  data  tempestiva comunicazione ai Ministeri  della  salute  e  dell’economia  e  delle finanze.    543. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  6  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in  attuazione  dell’articolo  4,comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  gli  enti  del Servizio sanitario nazionale possono indire,  entro  il  31  dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure  concorsuali straordinarie    per    l’assunzione     di     personale     medico,tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell’ambito delle medesime procedure concorsuali,  gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  possono  riservare  i  posti disponibili, nella misura massima del  50  per  cento,  al  personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che  abbia  maturato  alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure,gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti  di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.122. In relazione a tale deroga,  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al  precedente periodo, sono autorizzati  a  stipulare  nuovi  contratti  di  lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del  comma  542  fino  al  termine massimo del 31 ottobre 2016.

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