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Inail Circolare n.37 del 21 ottobre 2016 :Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2016

INAIL: confermati gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali

Nella Circolare n. 37 del 21 ottobre 2016 l’INAIL ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale (nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi) approvati dai precedenti decreti ministeriali del 15 giugno 2015 con decorrenza 1° luglio 2015.

A decorrere dal 1° luglio 2016, quindi, l’importo delle prestazioni economiche è pari all’importo corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2015 e sono confermati tutti gli importi riportati nella circolare Inail del 3 settembre 2015, n. 73 e nei suoi allegati.

Nella Circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, con l’avvertenza che, a differenza degli anni precedenti, non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso.

nel dettaglio:

Assegno per assistenza personale continuativa (assegno accompagno):

Assegno “una tantum” in caso di morte del reddituario (assegno funerario):

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.057,27 secondo le seguenti percentuali

  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri casi.

Ministero del Lavoro: rivalutazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità

Assegno di incollocabilità:

Integrazione rendita:

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2016 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti:

Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite.

 

INABILITA’ % SETTORE INDUSTRIA SETTORE AGRICOLTURA
DA 50% A 59% EURO    299,20 EURO    374,77
DA 60 % A 79% EURO    419,78 EURO    522,97
DA 80% A 89% EURO    779,40 EURO    897,83
DA 90% A 100% EURO 1.200,76 EURO 1.272,67
100% con APC ( accompagno) EURO 1.734,69 EURO 1.805,89

 

Per saperne di più:

vai a scheda informativa: 2014, incrementata del 7,57% l’indennità danno biologico

Decreto 38 del 2000: Articolo 11 Rivalutazione delle rendite

riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scattera’ la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″

 

Le altre prestazioni economiche Inail soggette a rivalutazione annuale:

Riferimenti normativi:

  • Inail Circolare n. 73 del 23 settembre 2015:  rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2015. Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi
  • Inail Circolare n. 46 del 30 settembre 2014 : 1,13% rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2014. Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi
  • Inail Circolare n. 50 del 10 ottobre 2013: rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2013. Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi
  • Inail Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 gennaio 2012.Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2012
  • Inail Circolare n. 42 del 5 settembre 2012 “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012”
  • Inail Circolare n. 53 del 18 ottobre 2011“Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2011.”
  • Inail Circolare  n. 1 del 5 gennaio 2011“Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2010”
  • Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio1999, n. 144”
  • Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”

http://www.superabile.it/web/it/Home/La_scheda/info-167699486.html

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