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Il lavoratore che abbia chiesto all’azienda di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento disciplinare nei propri confronti, può farsi accompagnare solo da un sindacalista e non da un avvocato. La sua pretesa di essere ascoltato solo in presenza del difensore tecnico può essere declinata dal datore che, pertanto, in caso di ostinazione del dipendente, può ugualmente irrogare la sanzione anche senza procedere all’audizione richiesta. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine.

Che succede se il datore di lavoro deve contestare al dipendente un comportamento illegittimo? Lo Statuto dei lavoratori detta una specifica norma [2] che impone un rigido procedimento necessario a garantire il diritto di difesa preventivo e immediato. In particolare, nel caso di procedimento per l’irrogazione di sanzioni a seguito di illecito disciplinare, il datore di lavoro non può adottare alcuna sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In altre parole, l’iter degli atti è il seguente:

  • innanzitutto l’azienda invia al lavoratore la contestazione scritta: questa deve essere «immediata», ossia non troppo distante dalla violazione, e «specifica» ossia non deve contenere accuse troppo generiche, in modo da consentire all’interessato di prendere posizione e addurre difese a proprio vantaggio. La legge non dice come debba essere inviata tale contestazione; per cui alcuni giudici ritengono superflua la raccomandata. Tuttavia, per poter dimostrare l’adempimento di tale onere, è sempre meglio che l’azienda utilizzi un sistema che possa consentire di dimostrare il ricevimento della lettera;
  • entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, il lavoratore può produrre le proprie difese e controdeduzioni in forma orale o scritta. Pertanto, prima del decorso di tale termine non può essere irrogato il provvedimento disciplinare. Il lavoratore, nelle proprie difese, può anche chiedere di essere ascoltato oralmente presso la sede dell’azienda;
  • in tale caso il datore deve convocare il lavoratore il quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

È proprio su quest’ultimo punto che si è soffermata la sentenza della Cassazione qui in commento. Secondo i supremi giudici, nel sistema delineato dallo statuto dei lavoratori, il diritto del dipendente di farsi assistere da un rappresentante sindacale esaurisce ogni possibile forma di tutela prevista dalla legge. Legge che, a ben vedere, non fa alcun riferimento alla possibilità di farsi assistere e difendere dal proprio avvocato. La presenza del legale è necessaria solo per avviare la causa in tribunale, ma non costituisce un diritto per l’audizione davanti al datore di lavoro prima dell’adozione della sanzione disciplinare (salvo ovviamente che il datore vi acconsenta) [3].

Risultato: se il lavoratore insiste a presentarsi solo se accompagnato dal proprio avvocato di fiducia, l’azienda può procedere direttamente a irrogare la sanzione disciplinare, anche senza la previa audizione dell’interessato.

http://www.laleggepertutti.it/157683_contestazione-disciplinare-dipendente-senza-diritto-allavvocato

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