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In una struttura ospedaliera dipendenti assunti da ausiliari possono svolgere mansioni di Oss ?

Per effetto del Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, è stato rivoluzionato il settore degli operatori e ausiliari impiegati presso strutture sanitarie (e non solo), grazie all’istituzione della nuova figura dell’operatore socio sanitario (OSS). Ad oggi, dunque, le varie figure di ausiliari sono distinte, in base alla formazione e alla qualifica, in: operatori socio assistenziali (OSA), ausiliari socio assistenziali (ASA), operatori tecnico assistenziali (OTA) e operatori socio sanitari (OSS). Questi ultimi sono quelli che, per tipo di qualifica, più si adattano, dal punto di vista pratico, rispetto alle altre figure di ausiliari, ad affiancare tecnicamente gli infermieri (ai quali sono subordinati). Per questa ragione, è molto diffusa la pratica delle strutture sanitarie di adibire gli OSS a mansioni di infermieri laddove questi siano assenti o addirittura mancanti. I poteri direttivi in merito all’adibizione a determinate mansioni si esprime con il ricorso al noto strumento dell’ordine di servizio che dovrebbe avere natura eccezionale ma che spesso proroga di fatto i propri effetti.

Dato il forte interesse delle stesse strutture ad impiegare operatori socio sanitari, vi è la possibilità per chi già possiede un attestato OSA o ASAottenere la riqualifica in OSS. Per ottenere la riqualifica è necessario un percorso di formazione le cui modalità sono stabilite in generale dal citato provvedimento della Conferenza Stato-Regioni e nello specifico dalle singole Regioni. Queste ultime, infatti, sulla base del loro fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, all’effettuazione dei corsi di formazione.

Quasi sicuramente, nel caso descritto dal lettore, l’azienda ospedaliera di riferimento, è stata accreditata dalla Regione per l’effettuazione dei corsi interni di riqualifica degli ausiliari in OSS.

A seguito di tale riqualifica, mi sembra di capire che, senza nessuna variazione contrattuale ed economica, i soggetti in questione siano stati assegnati a mansioni superiori (relative alla qualifica di OSS). Per verificare se tale assegnazione è legittima occorrerebbe innanzitutto conoscere l’esatta qualifica e categoria di assunzione (come ausiliario ASAOSA o ATA) e confrontare le mansioni rientranti tra quelle iniziali con quelle successive alla qualifica di OSS. Il confronto è fondamentale perché serve anche per dimostrare che, di fatto, le due qualifiche (di ausiliario e di OSS) corrispondono di fatto ad un livello di competenze tecniche e professionali differente e meritano, pertanto, distinzione anche dal punto di vista retributivo.

Nel settore sanitario è difficile stabilire quali mansioni siano equiparabili a quelle di assunzione, quali superiori e quali inferiori. Nella maggior parte dei casi, infatti, vengono svolti “in più” compiti manuali accessori alla prestazione principale che non comportano particolari qualifiche o competenze tecniche. Ecco perché si ricorre spesso nella prassi alla legittima prestazione da parte degli operatori di mansioni cosiddette “promiscue”.

Peraltro il provvedimento citato si limita ad indicare genericamente i compiti degli OSS; un’eventuale specificazione dovrebbe essere contenuta nel contratto di assunzione e nei provvedimenti del personale direttivo della struttura.

Fermo restando il carattere poco preciso della disciplina, c’è comunque da dire che la legge [1] stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive [2]. Si tratta delle procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta che devono garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno.

È previsto l’aumento di retribuzione solo se il dipendente viene adibito a mansioni proprie di una qualifica superiore. La Cassazione considera superiori quelle mansioni che richiedono “un diverso livello di professionalità, come diritto alla conservazione ed all’accrescimento del corredo di nozioni ed esperienze acquisite dal lavoratore nella pregressa fase del rapporto“.

Alla luce di ciò occorre verificare, documentazione alla mano e con precisa descrizione dell’attività lavorativa prestata, se le mansioni di fatto svolte dagli ausiliari dopo l’acquisto della qualifica di OSS possono essere considerate “superiori” perché solo in questo caso vi è il presupposto per un’azione legale volta al riconoscimento delle differenze retributive.

Ospedali: se gli ausiliari svolgono mansioni Oss dopo il corso interno

 

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