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I luoghi comuni, i pregiudizi, il pressapochismo e l’immaginario collettivo assegnano spesso agli attori della vita politica, amministrativa e professionale di Associazioni, Collegi e Sindacati scarsa correlazione tra l’agire e il sapere, tra il fare e il conoscere, tra la competenza e l’autorevolezza necessari per svolgere al meglio e nell’interesse della collettività le funzioni e le prerogative assegnate dalle leggi al livello al quale ci si intende riferire: è più semplice liquidare l’impegno istituzionale, associativo, sindacale con “non hanno mai fatto niente per me” piuttosto che sono seduti li per seguire solo i loro comodi e ancora quando ho avuto bisogno di aiuto mi sono dovuto rivolgere ad altri o fare da solo”, concludendo con il classico “a cosa servono?”. Tra le voci che compongono il mondo dell’agire professionale, dalla A di Abbandono di Incapace alla Z di Zona pericolosa, ne abbiamo selezionato una parte non esaustiva a testimonianza degli ambiti, delle responsabilità, dei contesti, delle fattispecie, delle problematiche, dei diritti e dei doveri che si devono in ogni momento saper cogliere e valutare per poi eventualmente farli propri (ve ne fossero i presupposti formali, sostanziali e documentali) per la tutela (in autonomia o in concorso) del decoro, dell’immagine, della dignità e  degli attori della vita aziendale, sindacale e professionale nel pubblico impiego e nella sanità privata. Iniziamo oggi con le voci di cui alla lettera A.

A

ABBANDONO DI INCAPACE, Art. 591 del Codice Penale: “Chiunque abbandona (una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa , e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato. Per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità, mentre per gli altri soggetti la capacità deve essere accertata e provata. La custodia è un dovere di sorveglianza ch esi riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui necessita una persona che non riesce a provvedere a se stessa.

ABBANDONO DESISTENZA/TERAPEUTICA: La decisione, da parte dei curanti, di interrompere ogni cura, prestazione, trattamento.

ABILITAZIONE: provvedimento amministrativo che rientra nella categoria dell’autorizzazione  e che richiede una valutazione tecnica di idoneità dell’individuo o della cosa oggetto dell’abilitazione, nel primo caso non è trasferibile, nel secondo caso segue la cosa.

ABILITIES: Capacità prestazionali generiche e totale del professionista o del gruppo interdisciplinare.

ABNORME: Si dice di un atto o di un provvedimento che, per la sua singolarità, si pone fuori da qualsiasi regola giuridica e/o amministrativa.

ABROGAZIONE: Perdita di efficacia di una norma giuridica.

ABUSIVO ESERCIZIO DI PROFESSIONE: Delitto commesso da chiunque eserciti una professione senza avere la speciale abilitazione richiesta dallo Stato ( art. 348 c.p.).

ABUSO: Uso arbitrario, illecito o eccessivo di cose, di autorità, di cariche o titoli.  

ACCANIMENTO TERAPEUTICO: Irragionevole ostinazione in trattamenti da cui non si possa attendere un beneficio per il paziente od un miglioramento della qualità di vita. Si configura come eccesso diagnostico e/o terapeutico. E’ l’insieme della cure praticate su una persona, che prevedono l’uso di macchinari e farmaci allo scopo di sostenere artificialmente le funzioni vitali di individui affetti da patologie inguaribili. E’ vietato dell’art. 20 del codice medico deontologico italiano (2006) e, attualmente (2014), dall’articolo 16.

ACCERTAMENTO: Azione o negozio il cui scopo è di chiarire e rendere certa una situazione sotto il profilo giuridico, eliminando i motivi di contestazione.

ACCESSIBILITÀ: La possibilità per gli utenti di accedere e/o utilizzare i servizi, nel luogo e nei  tempi appropriati, in funzione dei bisogni e indipendentemente dalle caratteristiche individuali, sociali ed economiche.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: Diritto riconosciuto ai privati di prendere conoscenza di documenti della pubblica amministrazione, in omaggio al principio della trasparenza amministrativa. E’ titolare qualunque cittadino purché abbia un interesse giuridico da tutelare.

ACCESSORIETÀ: Caratteristica delle cose congiunte con altre in un rapporto di dipendenza che la rende parte integrante di un tutto.

ACCOUNTABILITY: Capacità del professionista di rispondere di ogni atto e azione effettuati durante l’esercizio della professione in stretta relazione con la tenuta di risponderne.

ACCORDO CONFEDERALE: Accordo tra le confederazioni sindacali  e associazione nazionale che rappresenta datori di lavoro su materie che interessano i lavoratori dipendenti.

ACCREDITAMENTO DI PROVIDER: L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di una istituzione pubblica (Ministero della Salute e Regioni) di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità che lo abilita a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti. L’accreditamento si basa su un sistema di requisiti minimi considerati indispensabili per lo svolgimento di attività formative per l’ECM.

ACCREDITAMENTO: 1) Processo adottato da un organismo autorevole per valutare e riconoscere formalmente che una organizzazione sia capace di svolgere determinati compiti. 2) Processo formale attraverso il quale un ente o un organismo valuta, riconosce ed  attesta che un servizio o un’istituzione corrispondano a standard predefiniti.

ACCUSA: Termine è usato nel processo penale come sinonimo di Pubblico Ministero ; nella forma capo di accusa è sinonimo di imputazione penale ed indica il momento in cui il Pubblico Ministero rinvia a giudizio colui che ha commesso un fatto configurabile come reato.

ACQUIESCENZA: Accettazione della sentenza manifestata dalla parte alla quale spetterebbe il diritto all’impugnazione. Istituto consistente, in sostanza, nella volontà di non impugnare un provvedimento amministrativo.

ACQUISIZIONE DEI DATI: In un’indagine o in un esperimento statistico, l’acquisizione dei dati equivale alla loro rilevazione. In senso più generale, acquisizione dei dati indica l’operazione in base alla quale le informazioni vengono trasferite dal possessore all’ente incaricato della loro elaborazione.

ADDESTRAMENTO (art. 2 D.Lgs. 81/08): Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

ADEMPIMENTO: Realizzazione della prestazione alla quale è tenuto il debitore in ogni rapporto derivante da obbligazione.

ADVOCACY: Significa, tutelare, farsi promotore e patrocinare attivamente la causa di qualcun altro. In letteratura l’advocacy è spesso indicata come  l’essenza della relazione infermiere-paziente.

AFFIDABILITÀ – AFFIDABILE, strumento: Nel linguaggio tecnico, è “affidabile” lo strumento che dà garanzia di buon funzionamento. Nell’indagine statistica, il termine si riferisce alla fonte dei dati, e quindi al metodo o alla procedura di produzione, all’addetto che esegue un’operazione etc. E’, quindi, affidabile una procedura o un intervistatore dal quale si ottengono dati di qualità costante o poco variabile in (idealmente) ripetute applicazioni sotto identiche condizioni.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 1: E’ l’impulso strategico fondamentale a carattere obbligatorio o facoltativo per la valorizzazione delle risorse umane e per la realizzazione degli obiettivi programmati aziendali tenendo conto dei cambiamenti organizzativi. Per la sanità privata, gli adempimenti formativi da parte del personale costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del ssn.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2: Acquisizione di conoscenze ed abilità coerenti con l’evoluzione tecnica, scientifica ed organizzativa, e pertanto si caratterizza come strumento di sviluppo professionale Attraverso l’aggiornamento il professionista adegua le proprie competenze, in genere sviluppando la dimensione tecnica della professione. L’aggiornamento si caratterizza come fatto prevalentemente individuale. Gli strumenti sono: la letteratura e la documentazione scientifica (p.e. riviste e biblioteche, nonchè strumenti informatici e telematici come banche dati bibliografiche) il benchmarking strutturato, i confronti nei convegni e congressi, le frequenze mirate presso centri specializzati.

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  3: Presupposto fondamentale per un corretto esercizio professionale per l’incessante progredire delle conoscenze, dell’avvento di nuove tecniche mediche e biomediche, di continue revisioni normative in materia di esercizio professionale e ordinamenti didattici.

AGGRAVANTI: propriamente le circostanze del reato, che aggravano lo stesso e comportano un aumento della pena relativa.

AGIRE PROFESSIONALE: Capacità di esercitare personalmente i propri diritti, applicare il proprio sapere, erogare corrette prestazioni professionali e di assumere obblighi giuridici. 

ALBO PROFESSIONALE IPASVI: L’Albo è un pubblico registro e può essere definito come l’espressione “viva” della professione. L’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo è definitivamente sancita dal DM N° 739/94 “Profilo dell’Infermiere Professionale responsabile dell’assistenza generale” e con la L. 26 febbraio 1999 N° 42. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti sia dai cittadini italiani che della Comunità Economica Europea, sia dai cittadini stranieri. L’appartenenza all’Albo professionale IPASVI, oltre ad un adempimento normativo, rappresenta per l’Infermiere la conferma della identità professionale.

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE: Decisioni istituzionali o organizzative in merito alla distribuzione delle risorse umane disponibili.

AMBIENTE DI LAVORO: Spazio in cui si svolge l’attività lavorativa, in cui sono presenti uomini, attrezzature di servizio accessorie, macchine e strutture produttive. La Costituzione si occupa dell’ambiente di lavoro stabilendo che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» ( art. 32 Cost.) e che tutela inoltre «il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» ( art. 35 Cost.).

AMMONIMENTO: invito formale del giudice a rispettare nel processo gli obblighi che per legge incombono a determinate persone.

AMMONIZIONE (O FORMALE RICHIAMO): sanzione disciplinare tipica del rapporto di pubblico impiego, in genere, per la sua applicazione non è previsto il ricorso al procedimento disciplinare.

ANALISI DELLE CAUSE PROFONDE (ROOT CAUSE ANALYSIS): Metodologia di indagine sistematica per la ricerca ed identificazione dei fattori primari che causano variazioni della performance o che contribuiscono al verificarsi di un evento avverso. Serve ad indagare le radici di un problema, al fine di identificare le soluzioni più  appropriate.

ANALISI DI PROCESSO: Descrizione e valutazione sistematica della sequenza di attività di un processo, nella loro successione logico-temporale, identificando eventuali scostamenti rispetto al modello di riferimento.

ANALISI PROATTIVA: Approccio preventivo ai sistemi per evitare che si verifichino eventi avversi,  attraverso l’applicazione di metodi e strumenti per identificarne ed eliminarne le  criticità.

ANALISI REATTIVA: Studio a posteriori degli eventi avversi, mirato ad individuare le cause che hanno  permesso il loro verificarsi.

ANDRAGOGIA: Il corpo delle conoscenze riguardante i discenti adulti in modo parallelo e distinto rispetto al modello pedagogico dell’apprendimento infantile. Obiettivo dell’insegnamento-apprendimento viene definito come progressiva acquisizione di autonomia da parte degli individui, sia per svolgere i ruoli propri delle diverse fasi della vita.

ANNULLABILE: Che presenta degli elementi i quali, se rilevati, possono renderlo nullo.

APPALTO – pubblico: contratto stipulato da un committente che riveste la qualifica di ente pubblico, a favore del quale deve essere diretto il risultato previsto, tanto nel senso che, se si tratta di un bene prodotto, questo divenga di proprietà dell’ente, quanto in quello che, se si tratta di un servizio, questo sia esercitato a vantaggio dell’ente e per il soddisfacimento di un interesse pubblico.

APPELLO: nel diritto processuale, mezzo concesso alla parte insoddisfatta della decisione del giudice di primo grado, per ottenere che un giudice di secondo grado riesamini la causa ed emetta un nuovo provvedimento.

APPORTO: Contributo di un singolo professionista o di una èquipe al raggiungimento di un fine istituzionale, al perfezionamento di un procedimento amministrativo, allo sviluppo di un processo assistenziale. Può essere di carattere tecnico, culturale, scientifico. Il contributo dell’organizzazione si misura in termini di risorse umane, tecnologiche ed economiche.

APPRENDIMENTO: prendere, comprendere, afferrare con la mente. Applicazione di istruzioni e procedure, attraverso la quale si acquisiscono nuove conoscenze, abilità non possedute in precedenza e necessarie all’esecuzione di nuovi comportamenti attinenti ad attività specifiche, all’utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali. Il processo comporta una modificazione relativamente stabile nel modo di pensare, sentire, agire.

APPROCCIO SISTEMICO: L’approccio alla gestione del rischio prevede una visione sistemica che prende in considerazione tutte le componenti dell’organizzazione sanitaria. Parte dal presupposto che l’organizzazione sanitaria è un sistema complesso e adattativi in cui interagiscono un insieme di elementi interdipendenti (persone, processi, attrezzature) per raggiungere un obiettivo comune.

APPROPRIATEZZA: Adeguato agire professionale nel complesso del processo di cura  (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie in risposta ai bisogno dell’utente, fornito nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi.

ARAN: Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

ARBITRATO: mezzo di risoluzione delle controversie fra privati, la cui peculiarità consiste nell’accordo fra le parti di demandare la decisione a terze persone di loro fiducia, dette arbitri, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria.

ARCHIVIAZIONE: Sorta di “assoluzione” dichiarata al termine delle indagini preliminari.

ASSENTEISMO: particolare comportamento del lavoratore che si assenta ripetutamente dal posto di lavoro valendosi della produzione di certificati medici o di altra documentazione comprovante un perdurante stato di malattia o di infortunio, o altra situazione che impedisca la sua attività lavorativa. Viene calcolato in valori percentuali in rapporto alle giornate lavorative effettive.

ASSETTI CONTRATTUALI: Con questa espressione si indica il sistema della contrattazione collettiva, in particolare sotto il profilo delle titolarità negoziali (confederali o categoriali) e del rapporto tra i livelli di contrattazione (nazionale e di secondo livello , aziendale o territoriale).

ASSISTENZA INFERMIERISTICA: comportamento osservabile che si attua mediante lo svolgimento di un  complesso di azioni fra loro  coordinate per risolvere un bisogno specifico manifestatosi in un cittadino/malato. (M. Cantarelli, 2003)

ASSISTENTE SANITARIO:  secondo il Dm 69/97 è un operatore sanitario addetto alla prevenzione, alla promozione e all’educazione per la salute. Gli assistenti sanitari sono in possesso della laurea triennale in Assistenza sanitaria, e devono essere iscritti all’albo professionale.

ASSISTENZA SANITARIA: Attività dello Stato avente ad oggetto la salute dei cittadini, la salute è, infatti, secondo la Costituzione, «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» ( art. 32 Cost.). Si realizza con un sistema di promozione e tutela della salute, con servizi erogati da strutture pubbliche, private  private convenzionate.

ASSOCIAZIONE: insieme organizzato di persone o enti che si prefiggono uno scopo comune.

ASSOLUZIONE: Riconoscimento di innocenza.

ATTEGGIAMENTO: Dal latino actitudo, indica una disposizione.

ATTENUANTI COMUNI: Beneficio concesso con la sentenza di condanna dal giudice all’imputato. Tale beneficio consiste in alcune circostanze esplicitamente indicate dal codice penale, che attenuano il reato, quando non vi sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, diminuendone la pena.

ATTENUANTI GENERICHE: beneficio concesso dal giudice all’imputato nella sentenza di condanna, consistente in un insieme di circostanze “supplementari”, al fine di diminuire ulteriormente la pena. Esse sono considerate in ogni caso come una sola circostanza

ATTI – GIURIDICI: tutti i comportamenti posti in essere da un soggetto, che rivestono rilevanza giuridica. Si distinguono in due grandi categorie: gli atti leciti, cioè consentiti dal nostro ordinamento; gli atti illeciti, cioè contrari a una norma giuridica, e in quanto tali sanzionati dalla legge.

ATTI –  D’UFFICIO: atti emanati dai soggetti preposti a un ufficio.

ATTITUDINE: Insieme di capacità innate o acquisite, conosciute o considerate come indicatrici della capacità propria di un individuo di apprendere in un dato campo.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: azione che gli organi statali svolgono per la cura degli interessi pubblici a essi affidati.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Indica ciò di cui il professionista della salute si deve occupare in ragione del suo ruolo professionale, delle funzioni professionali in esso contenute e in relazione alla tipologia di problemi che il contesto epidemiologico gli propone. Le attività professionali possono quindi variare in relazione ai vari contesti in cui il professionista opera.

ATTO DI CITAZIONE – APERTURA DEL CONTENZIOSO: “Citazione” è essenzialmente la chiamata in giudizio della parte contro la quale  la domanda di risarcimento viene proposta affinchè il giudice decida sulla domanda stessa in contraddittorio tra le parti.

ATTO INFERMIERISTICO: Analizzando i vari riferimenti normativi (DM 739/94; legge n° 42/19991; legge 251/20002 e i codici deontologici 1999 e 2009) si può definire atto infermieristico, quel “complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità dell’infermiere in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse situazioni assistenziali”. (Annalisa Silvestro, Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI). Definizione sostenuta e supportata dalle normative sopra richiamate, da un costrutto teorico di riferimento, dalla consolidata declinazione operativa nel quotidiano.

ATTO MEDICO secondo la giurisprudenza: “…l’attività medica consiste nella formulazione di diagnosi, nella indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, in atto o prevedibili, nonché nella prescrizione di terapie e pratiche di prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, nella prescrizione o applicazione di protesi o nella utilizzazione di qualsiasi altro diverso strumento curativo e preventivo, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi fisici e psichici”. (sentenza n. 3403/1996 della Cassazione Sezione Penale sez. IV)

ATTO MEDICO secondo i medici legali:  “L’atto medico è tale da individuare i caratteri della patologia, le modalità utili a curarla e/o prevenirla, le differenze fra lo specifico quadro morboso ed altri che abbiano sintomatologia simile, le caratteristiche del trattamento necessario ed eventualmente le professionalità (diverse da quella medica) preposte e competenti ad erogarlo, sostanzialmente individuando la nozione di atto medico con quella di atto diagnostico e segnatamente teso alla diagnosi differenziale” (G.A. Norelli, C. Buccelli, V. Finschi, Medicina legale e delle assicurazioni – 2009)

ATTO MEDICO secondo le Associazioni di categoria Mediche: “L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione“. (Union Europèenne des Mèdicins Specialist – UEMS – 2006)

ATTO SANITARIO: l’insieme di attività poste in essere dall’operatore sanitario, nell’ambito delle specifiche competenze e con gli strumenti propri, orientate a sostenere/garantire/potenziare la realizzazione del processo di salute di un individuo o a trattare le conseguenze derivanti dal processo di malattia. Rispetto alla responsabilità giuridica dell’operatore sanitario, nei confronti dell’utente, nel frattempo si è espressa anche la corte di cassazione, sottolineando e richiamando tutti ad una elevatura sotto il profilo etico: “Gli operatori sanitari sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, la posizione che va sotto il nome di “posizione di protezione”, la quale è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsiasi pericolo atto a minacciarne l’integrità.” (Corte Cassazione, IV sez. pen. – sent. 2/3/2000, n. 447)

AUDIT CLINICO: Metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei  servizi sanitari, applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico dell’assistenza prestata con criteri espliciti, per identificare scostamenti rispetto a standard conosciuti o di best practice, attuare le opportunità di cambiamento individuato ed il monitoraggio dell’impatto delle misure correttive introdotte.

AUTENTICITÀ: dell’operatore di rapportarsi al paziente, instaurare un rapporto   di scambio verbale e non verbale che permetta la nascita di un clima di fiducia, di rispetto reciproci, necessari al malato per soddisfare i suoi bisogni fondamentali, per rapportarsi meglio alla sua realtà, alle sue emozioni, ai suoi conflitti, ai suoi valori, ai suoi limiti, alle sue aspettative.

AUTOCERTIFICAZIONE (O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE): facoltà riconosciuta a ogni cittadino di comprovare con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, i seguenti fatti, stati o qualità personali: la data e il luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia; l’esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; la posizione agli effetti degli obblighi militari; l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione (L. 4 gennaio 1968, n. 15 , art. 2).

AUTODIREZIONE: spinta all’indipendenza di pensiero, di scelta, di creazione, di scoperta.

AUTONOMIA PROFESSIONALE: essere indipendenti, da controlli e fattori esterni  inerenti le specifiche competenze professionali, durante lo svolgimento delle proprie attività.

AUTONOMIA: (principio): Principio della bioetica elaborato teoricamente da Beauchamp TL., Childress J (Beauchamp TL., Childress J. (1983) Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford University Press). Prevede il rispetto, da parte dei sanitari, delle libere preferenze del paziente, formulate da esso in modo libero e informato, il rispetto dei valori personali e soggettivi dell’altro, il rispetto dell’autodeterminazione. Il paziente deve essere considerato, in linea di principio, come ‘capace’ di intendere, volere, esprimere le proprie scelte pur tenendo conto delle reali condizioni cliniche limitanti (dolore, depressione, afasia etc). 

AUTOREGOLAMENTAZIONE: Dichiarazione unilaterale con la quale il soggetto sindacale detta a se stesso le regole che intende osservare nell’esercizio del diritto di sciopero. I codici di autoregolamentazione hanno rappresentato la prima esperienza di limitazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Nella l.n.146/90 tali codici costituiscono una delle fonti di individuazione dei servizi minimi da garantire in occasione di sciopero.

AUTORITÀ COMPETENTE: Organismo o persona abilitato a rilasciare un provvedimento, a elaborare una interpretazione, ad avviare un procedimento amministrativo, a condurre un confronto a superamento di un problema a tutela di un interesse collettivo. L’effetto delle determinazioni dell’autorità competente (in sanità in via gerarchica il coordinatore infermieristico, il responsabile dell’unità operativa, il direttore di dipartimento o presidio, il direttore infermieristico sanitario amministrativo o generale, il difensore civico, il collegio ipasvi, ect ect) 

AUTORITÀ GIUDIZIARIA: Autorità preposta alla organizzazione, tutela ed esecuzione del dettato legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

AUTORITÀ: esercizio, previsto dalla legge, di un potere pubblico. L’autorità privata è ammessa soltanto nell’ipotesi in cui essa venga esercitata esclusivamente per il vantaggio di un incapace.

AUTORIZZAZIONE: provvedimento con il quale l’autorità amministrativa, previo accertamento del mancato contrasto con esigenze di interesse pubblico, permette a un soggetto di esercitare una data attività.

AUTOSTIMA: valore globale (positivo o negativo) che la persona attribuisce a se stessa.

AUTOTUTELA: facoltà che la legge riconosce alla pubblica amministrazione di risolvere al suo interno, facendo ricorso a sistemi amministrativi, gli eventuali conflitti insorti tra sé e altri soggetti.

AVVERTIMENTO: Sanzione disciplinare di cui all’art. 40 del DPR 221/50: consiste nella diffida a non ripetere una mancanza commessa. Si tratta di una norma che intende soprattutto intimorire ed ha conseguenze di ordine soprattutto morale. Di solito ricorre nei casi in cui l’infrazione riguarda mancanze di modesta entità.

AZIONE: Comportamento di chi causa determinati effetti compiendo intenzionalmente atti che li realizzano

AZIONI POSITIVE: Azioni finalizzate a favorire l’occupazione femminile e a realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità.

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