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Un tale Marco A., in piena fase agitatoria, verga questo editto:

“Chi minaccia i propri iscritti viene denunciato e punito penalmente.

Si ricorda alla Presidente Opi Treviso che questo non è un vaccino ma una terapia genica tossica mai sperimentata prima sull’essere umano.

Pertanto ogni minaccia in tal senso viene perseguita penalmente con denuncia al tpi.

Continui così, poi non si lamenti.

A. Marco”

La minaccia di Opi Treviso sarebbe quella di far rispettare la carta codicistica deontologica infermieristica a tutela del cittadino, informando doverosamente di una prospettiva di contenzioso disciplinare “obbligato” gli iscritti all’Albo che fondano tratti e aspetti dell’esercizio professionale, sulla questione vaccinazioni, senza basarsi sulle evidenze scientifiche. Punti di vista differenti, financhè profonde perplessità, si possono e si devono dipanare con il ricorso appunto a ragionare sulle evidenze e non sul sentito dire.

Attenzione, potrebbe rientrare indietro la minaccia verso l’OPI, e allora è utile far recapitare al sig. Marco A. il testo dell’art. 339 del cp:

Chiunque usa violenza o minaccia(1) a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio [328], è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339]

Il Presidente di un Ordine Professionale esercita una pubblica funzione essendo l’OPI un Ente di Diritto Pubblico non Economico Sussidiario dello Stato, ai sensi e per effetto dell’art. 357 del c.p.:

Pubblico Ufficiale, disciplinato dall’ex articolo 357 c.p.: agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione (attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma nell’interesse dalla collettività) legislativa, giudiziaria o amministrativa.

 

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