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…Nell’interesse del medesimo ricorrente, con atto per avv. La Porta si deduce: – Violazione dell’art. 348 c.p. e vizio della motivazione in ordine ai contenuti della professione infermieristica: quelli indicati dalla Corte di merito non possono esser ricompresi tra quelli riservati alla professione infermieristica e neanche a quelli relativamente liberi. La Corte di merito avrebbe illegittimamente esteso in malam partem il mansionario oggetto di abrogazione in quanto uno studio medico non può ritenersi né reparto ospedaliero né sala operatoria…

ORDINANZA sul ricorso proposto da: P.A. N. IL 12/07/1936 O.G.,  N. IL 17/02/1961 avverso la sentenza n. 460/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del 18/09/2015 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Il P., con atto per avv. LA MANNA, deduce:

– Vizio della motivazione in relazione all’omessa individuazione delle specifiche condotte sussunte nella fattispecie criminosa, neanche sotto il profilo spazio-temporale;

– Violazione di legge penale e norme correlate in relazione al contenuto della attività riservata all’infermiere non essendovi comprese la preparazione dell’anestetico,

-la regolazione di uno strumento utilizzato nel corso dell’attività medica,

-il porgere i ferri adatti ad un intervento, specie se svolti sotto il controllo del medico, proprie – invece – dell’operatore socio-sanitario (OSS), non iscritto ad alcun albo, e che dovevano ascriversi alla O. ed alla C. B.

Vizio della motivazione in ordine alla attribuzione alle competenze infermieristiche delle predette mansioni. Vizio della motivazione per travisamento della prova in ordine alla ritenuta presenza dell’infermiere, non fondata su alcuna prova, anzi esclusa dal parere tecnico per prof. Lo Menzo in ordine alla semplicità degli interventi e dall’assenza di strumenti chirurgici nei verbali di sequestro.

Violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine all’elemento psicologico rispetto al diluvio di norme e regolamenti che nel tempo hanno ridefinito la figura professionale dell’infermiere. – Vizio della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione del discostamento significativo dal minimo edittale, non tenendosi conto della incensuratezza del ricorrente. Nell’interesse del medesimo ricorrente, con atto per avv. La Porta si deduce: – Violazione dell’art. 348 c.p. e vizio della motivazione in ordine ai contenuti della professione infermieristica: quelli indicati dalla Corte di merito non possono esser ricompresi tra quelli riservati alla professione infermieristica e neanche a quelli relativamente liberi. La Corte di merito avrebbe illegittimamente esteso in malam partem il mansionario oggetto di abrogazione in quanto uno studio medico non può ritenersi né reparto ospedaliero né sala operatoria. Inoltre, senza alcun fondamento si sarebbe affermata la necessità della presenza infermieristica in occasione dei trattamenti eseguiti dal ricorrente. Inoltre, quanto all’elemento psicologico, la farraginosità delle norme giustificava la convinzione del ricorrente di non ledere alcun interesse dello Stato.
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161004/snpen@s70@a2016@n41286@tO.clean.pdf

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