omissis…. Con sentenza emessa il 9 aprile 2014, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di A B per il reato di peculato commesso mediante l’appropriazione di medicinali riservati agli ospedali e di cui aveva il possesso per ragioni di servizio quale infermiere professionale in forza all’ospedale San Vincenzo di Taormina
accertato in data 7 aprile 2005, e, riducendo la pena inflitta in primo grado, gli ha irrogato la sanzione di anni uno e mesi quattro di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen.
….omissisi… La sentenza impugnata assume la responsabilità del B ritenendo che i medicinali rinvenuti all’interno della sua automobile erano stato sottratti da quelli formanti la scorta in dotazione del reparto e destinati alle emergenze, ed ai quali l’imputato aveva libero accesso, nonostante questa conclusione sia smentita dalle dichiarazioni della caposala del reparto presso il quale prestava servizio il ricorrente. Detta caposala, A C C, infatti, ha dichiarato che ella riponeva nell’armadio a cui avevano accesso gli infermieri professionali solo i farmaci necessari nella giornata per i pazienti già ricoverati «più qualche fiala in più per un eventuale ricovero in [sua] assenza», che queste fiale, se non venivano praticate, erano da lei ritrovate il giorno dopo, che ella non aveva mai constatato la mancanza di medicine all’interno del reparto, e che, nei casi di sua occasionale assenza, la sistemazione dei farmaci avveniva a cura di una infermiera giornaliera che faceva le sue veci. Di conseguenza, da un lato, deve ritenersi escluso che il Bpotesse procedere ad indebiti prelievi di medicinali, e, dall’altro, più in generale, che fosse possibile un prelievo di scatole di medicine, quali quelle rinvenute nell’auto dell’imputato attesa la composizione della scorta del reparto in termini di «fiale» e «singoli farmaci».
La Corte d’appello di Messina, invero, ha affermato la sussistenza del reato di peculato evidenziando che: a) le molteplici confezioni contenenti farmaci indicate in contestazione, e recanti la dicitura «confezione riservata agli ospedali» o «confezione ospedaliera», erano state rinvenute a bordo dell’autovettura del ricorrente all’esito di una perquisizione; b) l’imputato aveva la possibilità di prelevare farmaci nella disponibilità del reparto dell’ospedale in cui lavorava, attingendoli tra quelli riservati alle emergenze, non potendo reputarsi esclusa tale conclusione neppure in considerazione di quanto dichiarato dalla caposala A C C ; c) doveva ritenersi sicuramente smentita, all’esito di plurime attività istruttorie, la prospettazione della difesa, secondo cui detti farmaci erano quelli consegnati al Bonaccorso dai familiari di due pazienti dimessi dalla struttura sanitaria ed avviati alla prosecuzione delle cure in sede domiciliare; d) alcune intercettazioni telefoniche avevano palesato, in linea generale, la disponibilità dell’imputato a prelevare medicine e presidi sanitari dal reparto di urologia dell’ospedale per fornirli indebitamente a privati.
sentenza completa su
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161012/snpen@s60@a2016@n42955@tS.clean.pdf