Skip to main content

abstract – RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO – FQD infermiere in servizio presso l’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela, conveniva in giudizio la Azienda AST di Caltanissetta chiedendone la condanna, per quanto qui interessa, al pagamento della retribuzione aggiuntiva spettante in relazione al tempo impiegato – venti minuti giornalieri – per indossare e dismettere la divisa di lavoro all’inizio ed al termine di ciascun turno per gli anni dal 2006 al 2011. Il Tribunale di Gela accoglieva la domanda limitatamente all’indennità di vestizione ed allo straordinario come quantificato nel cartellino marcatempo del 31.1.2013 prodotto in atti. Rigettava la domanda per la parte relativa all’indennità di vestizione.

La Corte di appello di Caltanissetta in parziale riforma della sentenza rigettava anche la domanda di indennità di vestizione confermando nel resto la decisione di primo grado. Corte territoriale, ritenuta l’ammissibilità dell’appello rispettoso delle prescrizioni degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha accertato che l’attività di vestizione, al pari di quella di vestizione, era compiuta all’interno dell’orario di lavoro essendo risultato che il dipendente registrava la presenza prima di indossare la divisa — così come timbrava l’uscita solo dopo essersi cambiato. Inoltre ha verificato che non era stata offerta la prova che l’azienda avesse imposto ai lavoratori di anticipare l’ingresso) per indossare la  divisa da lavoro e che gli apparecchi per registrare le presenze erano posti all’ingresso del presidio ospedaliero mentre gli spogliatoi erano collocati presso le varie unità operative. Ha ritenuto poi irrilevante la circostanza che talvolta l’ingresso o l’uscita non coincidevano esattamente con il turno ed ha sottolineato che, in ogni caso, tale orario in esubero era regolarmente retribuito ove certificato dal capo reparto, dal primario o da altro dirigente. Per la cassazione della sentenza ricorre FQD che articola sei motivi.

SENTENZA INTEGRALE: cassazionen23123vestizionedivisa e seguenti:

Leave a Reply