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Il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto d’impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento della fattispecie, ed ha per obiettivo di consentire all’amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità ed attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti al posto.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17771/17; depositata il 19 luglio)

Consegue che l’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 3/1957, che sancisce il diritto del dipendente alla ricostruzione della carriera anche ai fini economici quando la sospensione cautelare è superiore a quella disciplinare, non può che riferirsi ai soli rapporti d’impiego già perfezionati col verificarsi della condizione risolutiva del positivo superamento del periodo di prova.
Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 17771, pubblicata il 19 luglio 2017.

 

Solo con il superamento della prova si perfeziona il rapporto di lavoro. Il Ministero ricorrente censura la sentenza d’Appello impugnata in quanto ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione prevista dal citato art. 96, riconoscendo il diritto alla ricostruzione della carriera, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare scontata dalla lavoratrice, risultata ben superiore al periodo effettivo di sospensione disciplinare inflitta in via definitiva. Secondo la corte di merito la lavoratrice era risultata nell’impossibilità incolpevole di svolgere il periodo di prova e pertanto doveva ritenersi perfezionato il rapporto fin dall’atto di nomina in ruolo. Ma il Supremo Collegio non condivide la linea della corte territoriale. Gli ermellini affermano infatti che, conformemente a precedenti condivisibili pronunce della giurisprudenza amministrativa, il periodo di prova, nel processo di progressiva formazione del rapporto d’impiego in regime pubblicistico, è elemento costitutivo del perfezionamento della fattispecie, avendo quale obiettivo consentire all’amministrazione di accertare se il giudizio espresso in sede selettiva sulla preparazione culturale del candidato trovi conferma nella capacità ed attitudine dello stesso in relazione alle mansioni inerenti al posto. Di conseguenza è soltanto con il superamento del periodo di prova che si verifica la condizione risolutiva della conferma in ruolo, con perfezionamento e consolidamento del rapporto di lavoro pubblico.

http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/0000085177/Solo_con_il_superamento_del_periodo_di_prova_si_perfeziona_il_rapporto_d_impiego_pubblico.html

di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.

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