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La nuove regole delle visite fiscali 2017 hanno chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Istituto.

In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica.

Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps.

Gli orari visite fiscali 2017 pubblico – dipendenti pubblici sono fasce orarie  in cui i lavoratori assenti per malattia devono rispettare obbligatoriamente per consentire il controllo medico da parte della ASL e dell’Amministrazione Pubblica.

Se tali orari, pertanto, non vengono rispettati ed il lavoratore esce di casa e risulta assente dal domicilio comunicato all’inizio della malattia, tramite certificato medico, può incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e documentabili il motivo della sua assenza durante tali orari.

L’obbligo di reperibilità si ricorda, è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi e ne sono esclusi i soli dipendenti pubblici, la cui assenza dal lavoro, sia dipesa da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Quali sono i nuovi orari 2017 nel pubblico?

Gli orari visite fiscali 2017 dipendenti pubblici per cui Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, sono: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, compresi il Natale, Capodanno, Pasqua, Santi ecc.

Lavoratori assenti per malattia esclusi da obbligo reperibilità:

Attualmente solo i dipendenti pubblici possono beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia , può avvenire per le seguenti cause:

Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Infortunio sul lavoro Inail esonero visita fiscale.

Malattie professionali INAIL senza obbligo reperibilità, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio.

Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

Gli orari visite fiscali 2017 pubblico – dipendenti pubblici sono fasce orarie  in cui i lavoratori assenti per malattia devono rispettare obbligatoriamente per consentire il controllo medico da parte della ASL e dell’Amministrazione Pubblica.

Se tali orari, pertanto, non vengono rispettati ed il lavoratore esce di casa e risulta assente dal domicilio comunicato all’inizio della malattia, tramite certificato medico, può incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e documentabili il motivo della sua assenza durante tali orari.

L’obbligo di reperibilità si ricorda, è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi e ne sono esclusi i soli dipendenti pubblici, la cui assenza dal lavoro, sia dipesa da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Gli orari visita fiscale 2017 privati per lavoratori assenti per malattia INPS, sono:

7 giorni su 7 con reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

Durante tali fasce orarie, il lavoratore privato assente per malattia INPS può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.

L’obbligo di reperibilità malattia nelle fasce orarie si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali, nei giorni di riposo se l’evento morboso cade prima o dopo tali giornate, fatta eccezione per i casi di esenzione alla reperibilità negli orari della visita fiscale, presto in vigore anche per il settore privato.

Esclusione obbligo reperibilità dipendenti privati:

Pubblicata la nuova circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016 che conferma l’esclusione dall’obbligo di reperibilità dipendenti privati.

Con l’articolo 25 del decreto legge 151/2015 cd. Esenzioni dalla reperibilità malattia e di altri decreti che sono stati novellati, modificati e convertiti, è stata prevista una nuova normativa finalizzata a stabilire l’esenzione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti privati.

Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, l’11 gennaio 2016 grazie alla pubblicazione in GU n. 16 del 21 gennaio 2016, delle Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, riguardante le modalità di espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS, sono state decise le cause esclusione dall’obbligo di reperibilità dalle visite fiscali per i dipendenti privati.

Ai sensi della nuova normativa, sono, pertanto, esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tutti i lavoratori dipendenti privati, la cui causa di malattia sia connessa a:

Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie che devono essere opportunamente documentate dalla Struttura sanitaria;Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%

Malattia professionale e infortunio sul lavoro INAIL:

Le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, hanno l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie se previsto dai contratti collettivi.

Il mancato rispetto di tale obbligo, accertato dai medici ASL o dell’INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma non determina la perdita dell’indennità per inabilità di temporanea assoluta INAIL da parte del lavoratore.

Sentenza Corte di Cassazione n. 15773/2002: in merito all’obbligo di reperibilità dei lavoratori assenti per infortunio, la sentenza, ha ribadito che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.

In caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è infatti competenza di tale Istituto assicuratore  attivare la richiesta di visita fiscale da parte del medico legale INAIL ma è di competenza dell’INPS, attivare il servizio per  eseguire la visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Questo perché in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o l’istituto creditore della prestazione, ha diritto ad accertare la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria responsabilità. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e  sino  a guarigione clinica.

Pertanto appare  evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro. E’ evidente quindi che il rispetto delle le fasce orarie di reperibilità malattia così come previste dalla contrattazione collettiva, debbano essere obbligatoriamente rispettate anche dai lavoratori assenti causa infortunio e malattia professionale.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 22 ccnl 1994/1997 integrato con ccnl integrativo 1998-2001)

1) Il dipendente che si assenta per malattia a causa di un infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.

2) Se l’assenza del lavoratore è riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.

3) Per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.

4) Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a:

100% della retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di malattia: pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare, va certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, in questi casi al dipendente spetta per intero l’indennità di amministrazione.

90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza: per cui dopo i primi nove mesi pagati interamente, per i successivi 3 mesi che vanno a completare 1 anno di assenza per malattia, l’indennità scende al 90%.

50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi: del periodo di conservazione del posto di lavoro 18 mesi previsto nel comma 1, per i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

5) Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.
Dipendenti ASL, SSN infermieri e medici:

Per i dipendenti delle Asl, il datore di lavoro che intende richiedere le visite fiscali 2017 dipendenti ASL deve inoltrare la richiesta presso l’Ufficio Visite Fiscali della Medicina Legale competente per distretto territoriale

 

Il medico incaricato dall’Azienda ASL effettua la visita fiscale, richiesta ai sensi della normativa vigente dal datore di lavoro.L’accertamento viene effettuato dai sanitari della Medicina Legale nelle specifiche fasce di reperibilità sopra indicate. I dipendenti Asl Pubblico Impiego assenti per malattia sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità se l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione sopra elencate.

Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia:

Il medico incaricato dalla Asl ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio del dipendente assente per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha verificato lo stato di malattia e l’indicazione della prognosi. Il medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa dell’attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al lavoro. Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.

Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il lavoratore non si fa trovare a casa: Se il lavoratore assente per malattia non viene trovato a casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale, successivamente viene tramite comunicazione ufficiale invitato a presentarsi presso l’ambulatorio della ASL osservando rigorosamente il giorno e l’orario indicato dal medico fiscale per giustificare l’assenza.

approfondimenti e articolo completo su  (http://www.guidafisco.it/orari-visite-fiscali-malattia-771)

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