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(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 23469/16; depositata il 18 novembre) Il procuratore generale della Cassazione, al fine assicurare l’esatta e uniforme interpretazione della legge, ha chiesto, alla Corte di Cassazione, a seguito di un contrasto giurisprudenziale emerso in materia presso il Tribunale di Napoli, se è ammissibile l’ordine di cancellazione e/oscuramento di una singola o più pagine di stampa di testate telematiche, attraverso il ricorso all’inibitoria ex art. 700 c.p.c. al fine di elidere l’aggravamento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla pubblicazione online di articoli diffamatori e/o comunque lesivi del decoro della persona giuridica o fisica che sia.I giudici del Tribunale civile di Napoli avevano, infatti esaminato le richieste di un’università telematica di rimuovere alcuni articoli diffamatori riportati dai siti del settimanale “L’Espresso” e del quotidiano online “La Repubblica”: i giudici avevano, nei sopra citati casi deciso in modo opposto: in un caso, con un’ordinanza di accoglimento del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso cautelare del diffamato e relativo ordine a “L’Espresso” di rimozione dell’articolo dalla pagine web e di deindicizzazione dello stesso presso i comuni motori di ricerca; in un altro caso relativo agli articoli del quotidiano “La Repubblica”, in sede di reclamo, i giudici avevano deciso con ordinanza di inammissibilità del provvedimento cautelare in materia.

Libertà di pensiero e di stampa. La Cassazione dopo avere esaminato e ritenuto sussistenti i presupposti del procedimento ex art. 363 c.p.c. “Principio di diritto nell’interesse della legge” ha approfondito il quadro normativo di riferimento sulla libertà di pensiero e di stampa: dall’’art. 21 della Costituzione, alla Carta Fondamentale dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art.11); alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo (art.19); alle Disposizioni sulla Stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), ai riferimenti normativi sui sequestri preventivi; alle legislazioni di settore in campo radiotelevisivo, alla legge 7 marzo 2001, n. 62 “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali” e ai successivi interventi normativi in materia di provvidenze pubbliche, orientate a sostenere il pluralismo e la professionalità nell’erogazione dell’informazione.

Giornale online e garanzie costituzionali. La Cassazione si chiede se la forma di comunicazione telematica che va sotto il nome di giornale telematico goda o meno delle garanzie che la Costituzione accorda alla stampa: la risposta della suprema Corte è positiva.
La tutela costituzionale ed ordinaria del divieto di cautele preventive dal contenuto corrispondente al sequestri ricomprende anche i giornali telematici.
L’art. 21 Cost. prevede, al terzo comma, infatti, che si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. Secondo la Cassazione le misure cautelari proibite sono tutte quelle che impedirebbero la diffusione del materiale già pronto alla circolazione (v. Cass. 7 febbraio 1975, n. 2129) altrimenti il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione che costituisce una manifestazione attuale e concreta dell’esercizio di libertà tutelato dall’art. 21 Cost.
I giudici della Cassazione richiamano la sentenza del 29 gennaio 2015 n. 31022 delle Sezioni Unite Penali secondo la quale i giornali telematici sono qualificabili come prodotti editoriali al pari dei giornali cartacei in considerazione del fatto che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione comporta un’inevitabile equiparazione del giornale online a quello tradizionale, con conseguente divieto di disporre, il sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico. I giornali sia online che cartacei sono qualificabili come prodotti editoriali in quanto caratterizzati da una testata, dalla diffusione regolare, dall’organizzazione di una struttura con un direttore responsabile che sia un giornalista professionista o pubblicista, una redazione ed un editore registrato presso il registro egli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.

approfondimenti, articolo completo e sentenza su http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000081674/Un_giornale_online_puo_essere_oggetto_di_provvedimenti_cautelari_dal_contenuto_equivalente_al_sequestro.html

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