TRIBUNALE DI BELLUNO n. 12/2021 R.G.
Il Giudice
sciogliendo la riserva assunta con verbale di trattazione scritta in data
16.3.21;
ritenuto che risulta difettare il fumus boni iuris, disponendo l’art. 2087 c.c.
che “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro “;
ritenuto che è ormai notoria l’efficacia del vaccino per cui è causa
nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS
-CoV-2, essendo notorio il drastico calo di decessi causati da detto virus,
fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto vaccino, quali il
personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché, più in generale, nei Paesi,
quali Israele e gli Stati Uniti, in cui il vaccino proposto ai ricorrenti è stato
somministrato a milioni di individui;
rilevato che è incontestato che i ricorrenti sono impiegati in mansioni a
contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro;
ritenuto che è, pertanto, evidente il rischio per i ricorrenti di essere
contagiati, essendo fra l’altro notorio che non è scientificamente provato
che il vaccino per cui è causa prevenga, oltre alla malattia, anche
l’infezione;
ritenuto che la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro
comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui
all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti; che è
ormai notorio che il vaccino per cui è causa – notoriamente offerto, allo
stato, soltanto al personale sanitario e non anche al personale di altre
imprese, stante la attuale notoria scarsità per tutta la popolazione –
costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui a
cui è somministrato, prevenendo l’evoluzione della malattia;
ritenuto, quanto al periculum in mora, che l’art. 2109 c.c. dispone che il
prestatore di lavoro “ Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del
prestatore di lavoro “; che nel caso di specie prevale sull’eventuale
interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie,
l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087
c.c.;
ritenuta l’insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal
lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente,
non essendo stato allegato da parte ricorrente alcun elemento da cui poter
desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione
dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento;
ritenuto che, attesa l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali,
sussistono le condizioni di cui all’art. 92 co. II c.p.c. per compensare le
spese processuali.
P.Q.M.
visto l’art. 700 c.p.c.;
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese processuali.
Belluno, 19/03/2021
Il Giudice
Dott.ssa Anna Travìa