Questa in estrema sintesi la vicenda. Il 07/08/2008 la sig.ra B. veniva sottoposta ad un intervento di surrenectomia; il successivo 19/08/2008 la stessa, a causa di un problema ormonale, frequente in interventi del genere, veniva trasferita presso il reparto di medicina, ove – alle ore 17:28 – veniva effettuato un elettrocardiogramma senza prescrizione medica, esame anticipato dalla infermiera B. rispetto alla prassi; l’infermiera aveva richiamato l’attenzione della I. medico di turno, sull’esame effettuato che però non venne visionato da alcun medico; l’imputata C., infermiera di turno insieme al medico M., aveva ricevuto numerose chiamate dalla paziente che lamentava dolore allo stomaco e dispnea, aveva praticato alla predetta lo stick glicemico, ossigeno ed un gastroprotettore di sua iniziativa, rassicurando le colleghe sulle condizioni della predetta che, secondo la stessa C., era poi caduta in un sonno ristoratore.
Alle ore 7:00 del 20/08/2008 la B. era trovata morta dalla donna delle pulizie e la causa del decesso veniva individuata nell’infarto del miocardio postero inferiore da trombosi di uno dei rami del coronario di sinistra, infarto già evidente nel tracciato fatto dall’infermiera B. il pomeriggio del 19/08/2008 e che, se tempestivamente individuato, avrebbe potuto essere curato. L’infarto era stato asintomatico e non riconoscibile in fase di visita medica di accesso al reparto effettuata dalla I. e i sintomi manifestatisi di sera non potevano essere considerati univoci di una patologia cardiaca; la somministrazione dell’ossigeno e del gastroprotettore non erano causalmente collegati al decesso.
SENTENZA: cassazionepenale2016n51538
FONTE: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161202/snpen@s40@a2016@n51538@tS.clean.pdf