Carcere fino a 12 anni per i trafficanti di organi umani. Sarà operativa dal 1 gennaio 2017 la legge (236/2916) che introduce il delitto di traffico di organi prelevati da persone viventi. Le norme modificano il codice penale e intervengono sia sulla legge 91/1999 in materia di traffico di organi destinati al trapianto sia sulla legge 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi. Con il provvedimento viene introdotto, all’articolo 601-bis del codice penale, il nuovo delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente: un reato punito con il carcere da 3 a 12 anni e la multa da 50 mila a 300 mila euro. Sanzioni pesanti che colpiscono chi, violando la disciplina del prelievo e trapianto da donatore, commercia, vende, acquista o comunque procura organi prelevati da persona vivente. Se il colpevole è un medico o un sanitario scatta anche l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.
Nel mirino finisce anche il turismo dei trapianti. Reclusione da 3 a 7 anni anche per chi organizza o propaganda viaggi, oppure pubblicizza o diffonde (anche per via informatica o telematica) annunci volti al traffico di organi. Scatta l’aggravante per l’associazione a delinquere se finalizzata al traffico di organi da vivente o da cadavere o alla mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi. Chi promuove o organizza l’associazione rischia da 5 a 15 anni di carecre, chi vi partecipa da 4 anni a nove.
FONTE E APPROFONDIMENTI http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-12-26/dal-7-gennaio-operative-norme-traffico-organi-154917.shtml?uuid=AD736gKC