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Riforma responsabilità medica: addio alla colpa lieve della Balduzzi

La novità contenuta negli emendamenti approvati dalla commissione del Senato al ddl Gelli

Addio alla colpa lieve del decreto Balduzzi e niente responsabilità penale se il medico ha rispettato le linee guida. Rivisti, inoltre, il doppio binario per la risarcibilità dei danni a carico di strutture e sanitari e le tabelle per il danno biologico. Sono queste le principali novità apportate al ddl Gelli, sulla responsabilità professionale sanitaria, che ha ripreso il suo cammino al Senato dopo il sì della Camera nei mesi scorsi.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione Sanità (qui sotto allegati) riscrivono in sostanza il tema della responsabilità civile e penale dei sanitari, escludendo, con riguardo alla prima l’illecito aquiliano se il medico ha agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, e la responsabilità penale per colpa lieve laddove vengano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (o dalle best-practice clinic-assistenziali), sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Ecco nel dettaglio le principali novità del ddl:

Niente colpa lieve per i medici

Con l’emendamento approvato dalla Commissione del Senato (6.100) a firma del relatore Amedeo Bianco (Pd) viene interamente sostituito l’art. 6 del ddl, in tema di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.

Nella precedente versione del testo, si prevedeva l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-ter, secondo il quale il medico che, nello svolgimento della propria attività, cagionasse “a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita” rispondeva dei reati di cui agli artt. 589 e 590 “solo in caso di colpa grave”. La stessa era esclusa, laddove, “salve le rilevanti specificità del caso concreto – fossero – rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Il nuovo art. 6 del ddl abroga espressamente l’esenzione della punibilità del medico per “colpa lieve” (di cui all’art. 3, comma 1, del decreto Balduzzi) e dispone che dopo l’art. 590-quinquies c.p. venga inserito il 590-sexies, il quale sancisce preliminarmente la responsabilità penale “colposa” del medico per morte o lesioni personali del paziente (punita con le pene previste dagli artt. 589 e 590 c.p.), escludendo la punibilità allorquando l’evento si sia verificato “a causa di imperizia” quando “sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

La responsabilità civile

Sul fronte civile viene rivisitato anche il “doppio binario” previsto dall’art. 7 del ddl, che distingue nettamente la responsabilità contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) da quella extracontrattuale per i medici, sia che svolgano la propria attività presso le strutture sanitarie pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Con l’approvazione dell’emendamento 7.100 del relatore, infatti, mentre restano ferme le disposizioni di cui ai primi 2 commi, viene modificato il terzo,confermando che il medico risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Viene previsto, inoltre, che “il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 590-sexies del codice penale” di nuova introduzione.

Le tabelle del danno biologico

Via libera anche, con la previsione di un nuovo comma all’art. 7 del ddl, all’emendamento che introduce le tabelle per il risarcimento del danno biologico di lieve entità, conseguente all’attività della struttura sanitaria e del medico, mutuandole da quelle di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, “integrate ove necessario con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste”.

Disco verde anche alla previsione di un nuovo comma 3-bis che spiega come le disposizioni di cui all’art. 7 costituiscano “norme imperative ai sensi delcodice civile” e alla sostituzione della rubrica dell’articolo (attualmente recante: “Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria”) con la seguente: “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”.

Approvato, infine, un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare il codice civile al fine di: introdurre un termine di prescrizione quinquennale anche per il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale della struttura sanitaria e uno decadenziale (di un anno) per l’esercizio dell’azione per la responsabilità contrattuale della struttura, con decorrenza dal giorno in cui il paziente danneggiato è venuto a conoscenza del pregiudizio.

La conciliazione obbligatoria

Rimangono salde al momento le novità previste dall’art. 8 che introduce il “tentativo obbligatorio di conciliazione” ex art. 696-bis c.p.c. da esperire da parte di chiunque intenda agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

Il tentativo, esperito prima dell’avvio di qualunque procedimento, attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento e la partecipazione all’accertamento è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione e per tutta la durata del procedimento.

L’azione di rivalsa

A non subire modifiche, rispetto all’impianto approvato dalla Camera, è altresìl’azione di rivalsa, contemplata all’art. 9 del ddl, che potrà essere esercitata nei confronti del medico soltanto per dolo o colpa grave.

Invariata, ad oggi, anche la misura della rivalsa, che non potrà superare il tetto massimo del triplo della retribuzione lorda annua.

Obbligo di assicurazione e azione diretta

Trova conferma anche l’obbligo di assicurazione per tutti (aziende Ssn, strutture ed enti privati) ed estesa la copertura anche ai professionisti sanitari in quiescenza. Il compito di individuare i criteri, i requisiti e le garanzie per lepolizze assicurative è demandato ad un decreto del ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello della salute.

In caso di cessazione dell’attività professionale per qualunque causa “deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura”.

L’ultrattività, ex art. 11 del ddl, “è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta”.

Quanto all’azione diretta, l’art. 12 sancisce che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente “entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione”, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, la struttura o l’ente, l’esercente la professione sanitaria.

L’azione nei confronti dell’impresa di assicurazione, è soggetta al medesimo termine di prescrizione di quella nei confronti della struttura sanitario o del medico.

Il Fondo di garanzia

Rimane ferma, infine, l’istituzione del Fondo di Garanzia, ex art. 13 ddl, per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, finalizzato a risarcire i danni cagionati nelle ipotesi in cui: gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza.

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