Quali sono gli attuali requisiti per il conferimento delle funzioni di coordinamento? E’ obbligatorio affidare l’incarico di coordinamento ai dipendenti inquadrati come ex caposala?
L’art. 4 del CCNL 10.4.2008, in attuazione di quanto previsto dalla L. 43/2006 e dal successivo accordo Stato-Regioni dell’1.8.2007, ha stabilito che a far data dall’entrata in vigore del contratto stesso, i requisiti per l’affidamento dell’incarico di funzioni di coordinamento sono il possesso del Master di I livello ivi indicato nonché un’esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni. Il comma 2 del medesimo articolo inoltre precisa che ai fini dell’affidamento del suddetto incarico è valido il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica.
I requisiti previsti dal citato art. 4 hanno pertanto sostituito quelli precedentemente stabiliti dal CCNL 20.9.2001, II biennio economico e sono gli unici applicabili ai fini dell’affidamento degli incarichi di coordinamento successivamente al CCNL 10.4.2008. In ordine alla possibilità di rinnovo degli incarichi di coordinamento conferiti precedentemente a tale data, con i medesimi requisiti previsti dalle precedenti clausole contrattuali (art. 10 CCNL 20.9.2001 citato), le parti del CCNL 10.4.2008 volutamente non si sono espresse, lasciando quindi alle Aziende la possibilità di agire in autonomia nel rispetto delle previsioni legislative.
Circa la durata e la valutazione degli incarichi si rammenta che ai sensi degli artt. 10, comma 8 del CCNL 20.9.2001 II biennio economico e 5, comma 2 del CCNL 20.9.2001 integrativo, i criteri generali per il conferimento e i criteri di valutazione sono stabiliti dalle Aziende, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.
In ordine alla richiesta se vi sia un obbligo di conferire l’incarico di coordinamento ai collaboratori professionali sanitari – caposala, giova richiamare l’art. 10 comma 2 che prevede la corresponsione in via permanente – a detto personale – della parte fissa dell’indennità di funzione di coordinamento, la quale non è revocabile neanche con il venir meno della funzione medesima (art. 10, comma 5).
Da ultimo si rammenta che l’inquadramento in Ds è una delle possibili condizioni per l’affidamento dell’incarico di coordinamento, come sopra illustrato, fermo restando che non sussiste alcun obbligo di conferimento di tale incarico al personale collocato in detto livello economico.
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