Il pagamento della tassa annuale di iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente, deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile nell’esecuzione del contratto di mandato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 25770/16, depositata il 14 dicembre.
Il caso. Un avvocato ha chiesto il rimborso di quanto versato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli come tassa per l’iscrizione nell’elenco speciale, annesso all’Albo di appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici, per il periodo in cui era stato dipendente dell’INPS, con inserimento nel ruolo professionale legale. La domanda è stata accolta in primo grado e confermata in sede d’appello, sul presupposto che, in un caso analogo, la Corte di Cassazione aveva escluso che il rimborso delle predette spese fosse compreso nell’indennità di toga, precisando che la spesa sostenuta dal dipendente per l’iscrizione all’Albo professionale rispondeva all’esclusivo interesse del datore di lavoro e non anche all’interesse del lavoratore.
La tassa di iscrizione all’elenco speciale rientra nell’indennità di toga? La Suprema Corte ha osservato che la questione dibattuta ha trovato una soluzione definitiva, peraltro recepita anche dalla contrattazione collettiva, dopo che il Consiglio di Stato, con parere reso il 15 marzo 2011, ha affermato che, quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e che pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere dette attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. Dunque, il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo di appartenenza nell’esclusivo interesse del datore di lavoro è rimborsabile al lavoratore, non rientrando né nella disciplina positiva dell’indennità di toga a carattere retributivo, con funzione restitutoria e regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense.
Il richiamo al contratto di mandato. Altra questione sollevata dall’INPS riguarda la mancanza di una previsione legale circa il rimborso della citata quota di iscrizione. La Suprema Corte in primo luogo ha precisato che in mancanza di una specifica previsione vale il principio generale secondo il quale le spese sostenute dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente. Peraltro, ha osservato la Corte, la normativa c’è ed è quella che, nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 c.c., stabilisce che il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. Poiché l’attività dei professionisti dipendenti dell’INPS è assimilabile a quella del mandatario, presupponendo il conferimento della procura e considerati il carattere obbligatorio dell’iscrizione nell’elenco speciale e la natura esclusiva dell’esercizio dell’attività professionale in regime di subordinazione, sussiste l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le predette spese.
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