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CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 40753/2016.

Pronto soccorso: scatta il reato per il medico che rinvia la visita

L’assegnazione del codice di triage all’atto dell’accettazione vale soltanto a definire un ordine di visita fra più pazienti in attesa. Rifiuto di atti di ufficio. L’età e le richieste di intervento dell’infermiera nella sentenza n. 40753/2016.

“In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell’atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva”.

È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 40753 pubblicata il 29.9.2016 (Presidente: ROTUNDO, Relatore: BASSI – Data Udienza: 05/07/2016) ha confermato la condanna  dirigente medico in servizio presso il Pronto Soccorso con mansioni di medico di guardia per il reato di cui all’art. 328 codice penale (Rifiuto di atti d’ufficio), per avere omesso di visitare una signora che si era presentata presso il Pronto Soccorso lamentando un dolore al braccio sinistro in conseguenza di una caduta accidentale in bagno, accettata con codice triage verde.

Nonostante il reiterato invito fattogli dall’infermiera di sottoporre a visita la paziente per una probabile frattura alla spalla, l’imputato non prestava le dovute cure “perché a quell’ora si era da poco messo riposare”.

Per la Cassazione è indubbio che la persona che si presenti al Pronto Soccorso, lamentando un disturbo, abbia il pieno diritto – cui corrisponde un correlativo dovere del sanitario di turno – ad essere sottoposto a visita medica, là dove l’assegnazione del codice di triage all’atto dell’accettazione vale soltanto a definire un ordine di visita fra più pazienti in attesa, ma non ad esentare il predetto sanitario dal dare corso alla visita del paziente la cui patologia sia valutata, ad un primo screening del personale paramedico, non grave.

Ciò a maggior ragione allorché si tratti di persona non più giovane (ultrasettantenne) che accusi un dolore acuto (indicato come di intensità 9, in una scala da 1 a 10) ed a fronte delle reiterate sollecitazioni del personale infermieristico, dunque di personale qualificato ed in grado di valutare l’effettiva necessità della visita immediata da parte del medico.

Nè il differimento della visita può ritenersi legittimo esercizio della discrezionalità del sanitario per il fatto che l’esame radiologico non avrebbe potuto essere espletato durante la notte, ma soltanto al mattino seguente. A prescindere dall’impossibilità di procedere ad un’immediata indagine radiologica, costituiva infatti preciso dovere del medico di turno presso il Pronto Soccorso- id est presso il presidio sanitario deputato ad apprestare le prime cure in tutti i casi di urgenza – verificare senza indugi la gravità della situazione e formulare una prima diagnosi, così da scongiurare patologie di intensità tale da richiedere un intervento sanitario tempestivo e non dilazionabile al giorno successivo.

Il fatto – conclude la Corte – risulta pertanto essere stato correttamente qualificato ai sensi dell’art. 328 cod. pen., avendo il medico rifiutato un atto sanitario, che aveva il dovere di porre in essere quale medico di turno del Pronto Soccorso, atto richiesto con insistenza dal personale infermieristico, in una situazione di oggettivo rischio per la paziente, in considerazione dell’età e dell’intensità del dolore da ella riferito.

Fonte Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6   Num. 40753  Anno 2016

Presidente: ROTUNDO – Relatore: BASSI Data Udienza: 05/07/2016

Su http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/ottobre/1476211512241.html

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