Gravi patologie e periodo di comporto nel pubblico impiego
La certificazione
- La normativa sulle malattie che comportano il diritto all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria (Decreto Legislativo n. 124/98 e successive modificazioni ed integrazioni, Decreti del Ministero della Sanità n. 329/99 e 279/2001);
- il Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che regolamenta la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari. A questo proposito una nota emessa dal Servizio Legale dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia in data 23/07/2004 (Prot.n. 10038 Milano) rileva che una definizione di patologia grave è affrontata nel D.M. n. 278/2000 in cui la gravità della patologia è definita in rapporto alle patologie acute o croniche determinanti temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, etc. ma afferma, subito dopo, che la finalità del regolamento contenuto nel D.M. 278/2000 non può ritenersi sovrapponibile all’ipotesi contrattualmente prevista confermando l’assenza di chiari riferimenti normativi per la definizione di grave patologia;
- il D. M. 2 agosto 2007 del Ministero dell’economia e delle finanze che contiene un elenco di patologie redatto allo scopo di esonerare le persone affette da queste patologie dalla visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
In definitiva, le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dai contratti di lavoro, ma la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro e deve essere accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata dice il contratto degli enti locali), ma in generale la certificazione è rilasciata da un medico in servizio presso l’azienda U.S.L. e molto spesso si tratta del medico legale.
Importante
Riferimenti Legislativi
- Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124: “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329:“Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124”;
- Decreto Ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278: “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”;
- Decreto ministeriale – Ministero della Sanità – 18 maggio 2001, n. 279:“Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Circolare Ministero Lavoro e Politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 40 : Patologie oncologiche – Periodo di comporto – Invalidità e situazione di handicap grave – Decreto legislativo n. 276/03, attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale.
© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore
Immagine tratta da pixabay.com
di Alessandra Torregiani