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Si chiama “Patologie oncologiche, invalidanti, ingravescenti. Quello che è importante sapere per le lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie”, l’Astuccio di norme e misure presentato oggi a Roma, nella Sala “Caduti di Nassirya”, presso il Senato della Repubblica nel corso di una conferenza stampa cui saranno presenti la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, capogruppo dei Cor, Alessandra Servidori (docente Unimore e TutteperItalia), Carla Facchini (NoituttiperBologna), Barbara Maiani (Ceslar/Unimore).
Dopo alcuni mesi dalla prima iniziativa, che si è svolta a Roma in aprile, Bonfrisco e le associazioni TutteperItalia, Ceslar/Unimore, Word Cancer Day e NoituttiperBologna tornano a incontrarsi per fare il punto sul lavoro svolto dalle associazioni promotrici dell’Astuccio, un pieghevole di notizie essenziali, utili e concrete, sui diritti e doveri delle persone affette da malattie oncologiche. L’iniziativa dell’Astuccio è stata patrocinata dal Comune di Bologna, da Asl, Cgil, Cisl, Uil aree metropolitane, ed è distribuito in tutti gli ambulatori e i luoghi di aggregazione sociale.
Si tratta di un contributo istituzionale e associativo per lo sviluppo e la conoscenza concreta delle norme nel nostro Paese, aggiornate alle più recenti novità introdotte dalle riforme del lavoro e della legge di stabilità. Un semplice e utile strumento informativo con le indicazioni della legislazione e percorsi che si devono compiere quando ci si deve confrontare con una patologia oncologica, invalidante, ingravescente, facilitando la comunicazione con il servizio sanitario, assistenziale, previdenziale sia nazionale che locale.

 

Si rivolge alle lavoratrici, ai lavoratori affette/i da patologie oncologiche, con l’intento di fornire alcune informazioni utili sui propri diritti e doveri per affrontare un delicato e faticoso momento nella vita lavorativa e famigliare. Un contributo istituzionale e associativo per lo sviluppo ed il miglioramento della conoscenza concreta delle norme nel nostro Paese, aggiornate dalle novità introdotte dalle riforme del lavoro e dalla legge di stabilità. Nel momento attuale di sempre maggiore complessità, è un semplice e utile strumento informativo adeguato con la legislazione, e i percorsi che si devono compiere quando si incontra la malattia oncologica e invalidante, cercando di fornire un “utensile” dei diritti e dei doveri che prevede il sistema sanitario, assistenziale, previdenziale. Ci siamo impegnati per rafforzare lo spirito “associativo e sussidiario” con istituzioni, associazioni, facilitando la comunicazione con il territorio e con i cittadini che lavorano e le loro famiglie, ed incrementando la collaborazione. Insieme è meglio.

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TUTTI I CONTRATTI COLLETTIVI PUBBLICI E PRIVATI POSSONO PREVEDERE MIGLIORI TUTELE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE

Molti contratti nazionali di lavoro sia pubblici che privati tutelano specificamente i malati di cancro prevedendo che, per patologie gravi che richiedano terapie salvavita come la chemioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente. Ciò prolunga indirettamente il periodo di comporto (spazio di tempo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore malato e la cui durata è stabilita dal CCNL di settore) evitando in taluni casi il licenziamento, e garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che, altrimenti, dopo un certo periodo di assenza per malattia, sarebbe ridotto o azzerato. In altri CCNL, invece, il periodo di comporto viene aumentato fino al 50 per cento in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura per patologie gravi come quella oncologica. Dunque è fondamentale consultare il proprio contratto di lavoro.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 – LEGGE N. 208 DEL 28 DICEMBRE 2015

*Circolare INPS Direzione Generale Roma, 19/07/2016 Circolare n. 133 – OGGETTO: Avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato). L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al comma 386 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; nel successivo comma 387, lettera a) è stata individuata come priorità del Piano l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà. Articolo 25, comma 1 (Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave) L’articolo 25, comma 1, istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo del Fondo vengono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l’intesa della Conferenza Stato Regioni. Nota Bene: L’istituzione del Fondo “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare” Legge DOPO DI NOI. Finalità del provvedimento, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è quella di favorire il benessere, l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente destinatari delle previste misure di assistenza cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori (c.d. “dopo di noi”, espressione con cui ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari) o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Il testo unificato e approvato agevola anche le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore dei disabili. Articolo 25, comma 2 (Fondo per le non autosufficienze) Il comma incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Poiché la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni. Nota BENE: Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria, con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. Le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono ripartite annualmente con decreto. Nel 2015, la legge di stabilità 2015 (comma 159 della legge 190/2014) ha disposto per il Fondo per le non autosufficienze un finanziamento di 400 milioni per il 2015 e uno stanziamento a regime di 250 milioni a decorrere dal 2016. Lo stanziamento del Fondo è finalizzato anche al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Pertanto, con l’incremento disposto dall’articolo in esame, lo stanziamento a regime del Fondo, a decorrere dal 2016, diviene pari a 400 milioni di euro.

CONGEDI E PERMESSI

  • I genitori, o altri parenti o affini di minori di tre anni hanno diritto di usufruire dei tre giorni di permesso mensile a partire dal riconoscimento di handicap grave (possibilità già introdotta dall’art. 24 della legge n° 183/2010). I tre giorni di permesso mensile previsti dall’art. 33 – comma 3 della legge 104/92 possono essere goduti in alternativa al prolungamento del congedo parentale o ai permessi orari giornalieri (art. 33 – comma 2 L. 104/92) nella misura di due ore per ogni giorno lavorativo con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore (un’ora se l’orario di lavoro é inferiore alle 6 ore giornaliere).
  • Part-time in alternativa al congedo parentale. Inoltre l’art. 8 – comma 7 del Decreto Legislativo n. 81/2015 su contratti e mansioni emanato in attuazione della legge n° 183/2014 (Jobs Act) prevede che il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n° 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Art 8 decreto 80/2015 – Il Governo, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha previsto una serie di modifiche relative ai congedi per maternità/paternità. Le nuove riforme, in origine previste in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015, sono state rese definitive ai sensi dell’art 43 comma 2 del nuovo decreto 14 settembre 2015. Le novità riguardano tutti i dipendenti compresi quelli della scuola, senza nessuna distinzione se a tempo determinato o indeterminato. Nota bene: la Direzione Centrale Prestazioni dell’INPS – circolare INPS 4805 ha diramato una circolare applicativa per le nuove disposizioni relative al prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità contenute nel Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Quella disposizione ha modificato, fra l’altro, i termini di concessione del congedo parentale ai genitori e del prolungamento dello stesso (per i soli figli con disabilità grave) innalzando, in via sperimentale per il 2015, il limite di età dagli otto ai dodici anni o dodici anni dall’ingresso nel nucleo nei casi di affido o adozione (articolo 32, 33 e 36 del Decreto legislativo 151/2001).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO STORICA

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 • Dlgs 61/2000 Art 12-Attuazione Direttiva Ce • Legge 8 marzo 2000 n. 53 • Circolare Inps 17 luglio 2000, n. 133 • Circolare Inpdap 10 luglio 2000, n. 34 • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 • Dlgs 276/2003 – CD LEGGE BIAGI • L. 247/2007 art1, co 44 • Messaggio INPS – 17 settembre 2007, n. 22578 • Legge 4 novembre 2010, n. 183 • Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 • Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 • Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1 • Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 • Legge 10 dicembre 2014, n. 183 • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 • Decreto legislativo 24 settembre 2015 n.151/2015 • Circolare Inps 4805 16 luglio 2015 • Circolare INPS 19/07/2016 Circolare n. 133

SANITÀ : la persona malata di cancro ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti DM. Sanità 329/1999. Spese mediche (visite, esami strumentali, medicinali, fisioterapia/ riabilitazione, assistenza infermieristica, ecc.) – È necessario presentare fatture, quietanze o ricevute fiscali, che devono riportare chiaramente la qualifica dell’operatore sanitario e la prestazione effettuata. Il riconoscimento di un’invalidità civile del 100% dà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia. La domanda di esenzione dal pagamento del ticket deve essere presentata alla ASL territorialmente competente, allegando: tessera sanitaria; codice fiscale; documentazione medica, specialistica o ospedaliera attestante la malattia o il verbale rilasciato dall’ASL/INPS da cui risulti il riconoscimento di un’invalidità civile del 100%… Reperibilità nelle fasce orarie previste per consentire le c.d. visite fiscali: sia i dipendenti pubblici (DM 206/2009) che quelli privati (D.M. Lavoro 11/1/2016) sono espressamente esclusi dall’obbligo di reperibilità qualora l’assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (superiore o pari al 67%). ASSISTENZA : Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (Art. 38 co.1 Cost). I malati di cancro, a seconda del tipo di invalidità riconosciuta, hanno diritto: pensione di inabilità, assegno di invalidità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza. L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido ), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale) Art. 25, co. 6, L.114/14. Se il lavoratore è iscritto all’Inps e ha almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione e viene riconosciuta una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo ha diritto a chieder l’assegno ordinario di invalidità. Quando invece viene riconosciuto una invalidità totale al 100% e permanente si può chiedere la pensione di inabilità. La norma prevede agevolazioni fiscali per il malato di cancro, accanto alla detrazione delle spese mediche in misura del 19% e alla deduzione dei contributi previdenziali versati per colf/badanti (con un tetto massimo annuale) accessibili a tutti i contribuenti. Nella maggior parte dei casi, può usufruire delle agevolazioni fiscali non solo il malato, ma, in alternativa, anche il familiare cui sia fiscalmente a carico. Le norme fiscali sono soggette a cambiamenti annuali, Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ Richiedere/Agevolazioni/AgevDisab/ in alternativa rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), a un patronato o a un commercialista. Spese per colf badante – Deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’INPS – Detrazione del 19% dall’imposta sul reddito imponibile delle spese per la retribuzione (con limiti di reddito per il contribuente e di quota detraibile) solo in caso di non autosufficienza certificata, l’impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana (mangiare, provvedere all’igiene personale, camminare, vestirsi, ecc…) o la necessità di sorveglianza continuativa. PREVIDENZA : Il lavoratore/la lavoratrice malata al quale sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità (L. 388/2000, art. 80 co. 3), ha diritto, per il calcolo degli anni di servizio a fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità fino al limite massimo di sessanta mesi di contributi figurativi nell’intera vita lavorativa. La contribuzione figurativa a fini pensionistici: il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal momento in cui al lavoratore è riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro.

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE E DI HANDICAP

Il medico curante invia per via telematica all’INPS il certificato medico digitale che attesta la patologia oncologica, le terapie in atto e lo stato obiettivo di salute del paziente. La copia viene consegnata all’interessato unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero di certificato che dovrà essere indicato dal malato all’atto dell’invio della domanda telematica all’INPS. Entro 30 giorni dall’invio del certificato medico digitale si compila e invia, da parte del malato, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap a INPS esclusivamente per via telematica. Come: 1) Richiedere codice PIN a INPS o attraverso numero verde INPS 803164 o presso le sedi INPS o attraverso registrazione sul sito INPS o avere la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 2) Per ottenere il certificato medico digitale: è necessario rivolgersi ad un medico certificatore accreditato in possesso di apposito PIN, il quale compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta (inclusa una breve descrizione della diagnosi e dello stato obiettivo di salute), attestandone anche, qualora ne ricorrano le condizioni oggettive, lo stato di non autosufficienza. 3) Il medico invia la certificazione per via telematica e rilascia la stampa originale firmata da esibire all’atto della visita, con la ricevuta di trasmissione, il numero del certificato, un codice fondamentale che consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda; Il sistema rilascia una ricevuta che può essere stampata. 4) La domanda, dove è possibile indicare i giorni di indisponibilità a presentarsi alla visita, può essere presentata anche tramite il Patronato e le Associazioni dei disabili accreditate. 5) La Commissione medica è tenuta a fissare la data della visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda (art 6, c3bis, Legge 80/2006). In caso di impedimento si hanno 30 giorni di tempo per richiedere un nuovo appuntamento. Se lo spostamento per recarsi alla visita medica comporta un grave rischio per la salute dell’interessato, è possibile richiedere la visita domiciliare entro e non oltre 5 giorni prima dell‘appuntamento, e sarà valutata dal Presidente della Commissione medica. 6) È consigliabile la presenza del medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale) alla visita medico-legale, per sostenere le ragioni dell’interessato (cartella clinica, referti diagnostici/istologici, le caratteristiche della malattia, del piano terapeutico e delle disabilità connesse e conseguenti). 7) Il verbale ‘definitivo’ è inviato telematicamente all’interessato alla conclusione dell’iter sanitario. Completata la fase di accertamento sanitario, l’INPS invia il verbale in versione integrale. 8) Se è stato riconosciuto il diritto a una prestazione economica, l’INPS apre la fase di verifica amministrativa dei requisiti socio-economici e delle modalità di pagamento, richiedendo all’interessato di fornire, sempre per via telematica, i dati richiesti relativi alla condizione reddituale e personale. I tempi di erogazione dei benefici economici spettanti sono al massimo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il medico curante invia per via telematica all’INPS il certificato medico digitale che attesta la patologia oncologica, le terapie in atto e lo stato obiettivo di salute del paziente. La copia viene consegnata all’interessato unitamente alla ricevuta di trasmissione con il numero di certificato che dovrà essere indicato dal malato all’atto dell’invio della domanda telematica all’INPS. Entro 30 giorni dall’invio del certificato medico digitale si compila e invia, da parte del malato, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap a INPS esclusivamente per via telematica.

I DIRITTI E GLI ADEMPIMENTI NEL CASO DI MALATTIA ONCOLOGICA, INVALIDANTE, INGRAVESCENTE DOPO IL JOBS ACT E LA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Tempo di vita e di lavoro – Le lavoratrici e i lavoratori pubblici e privati affetti da patologie oncologiche hanno diritto a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di poter successivamente chiedere il ripristino del contratto nella forma originaria. I familiari dei malati di cancro hanno titolo preferenziale rispetto ad altri lavoratori nel mutamento di orario di lavoro da tempo pieno a part time per consentire loro di prendersi cura del congiunto affetto da neoplasia (art 12 bis dlgs 61/2000 – art 46 dlgs 276/2003 – art 1 c.44 L.247/2007)

LA PATOLOGIA ONCOLOGICA E LA MALATTIA PROFESSIONALE

Il lavoratore/lavoratrice affetto da patologia comunica al datore di lavoro il sospetto carattere professionale della malattia mediante certificato medico. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare all’Inail la malattia professionale del dipendente entro 5 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico. Inail sul sito ha pubblicato l’elenco delle malattie professionali tabellate e non tabellate (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/ malattia-professionale.html). La malattia professionale INAIL o causa di servizio è la malattia contratta dal lavoratore nell’esercizio e a causa della mansione svolta durante l’attività lavorativa ed è riconosciuta come causa di servizio, quando rientra nell’elenco malattie tabellate, ossia, nella lista delle 24 malattie individuate per il settore dell’agricoltura o nella lista delle 85 malattie per il settore industria sancite dal D.P.R. 336/94 e successive modificazioni e aggiornamenti. È altresì riconosciuta la causa di servizio, se la malattia professionale INAIL rientra nella lista malattie non tabellate, per le quali il lavoratore deve dimostrare la causa ed effetto dell’insorgere della malattia con l’attività lavorativa. I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (come ad es. commercianti, artigiani, free lance), se costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia (per circa due mesi all’anno) ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera. Per i liberi professionisti iscritti a proprie Casse previdenziali di ordine, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere forme diverse di assistenza economica (ad esempio, provvidenze assistenziali straordinarie per eventi di malattia gravi che impediscono in tutto o in parte, per un certo periodo di tempo, lo svolgimento dell’attività professionale).

LE NOVITÀ JOBS ACT – LEGGE 183/2014

*L’art. 8 del decreto legislativo 80/2015 recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha dato soluzione a differenziazione attraverso l’estensione del diritto al part-time ai lavoratori affetti da “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”, appartenenti al settore pubblico e privato. Questo fondamentale diritto è un utile strumento di conciliazione tra il diritto del lavoro e l’inclusione sociale di questi malati cronici, ed è utile sottolineare che «i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno». Un problema che rimane ancora insoluto è legato all’interpretazione del concetto “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti”, poiché determina l’ambito d’applicazione della disposizione e i soggetti che possono usufruire di questo diritto. L’adozione del termine “ingravescenti”, ovvero malattie che si aggravano progressivamente, esclude, dal campo di attuazione, quelle patologie che, anche essendo croniche, non peggiorano progressivamente nel corso del tempo. *Il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) ed entrato in vigore il 25 giugno 2015, contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni. Il Decreto riscrive anche le norme relative al lavoro a tempo parziale prevedendo nuove possibilità di part-time, ad esempio in alternativa al congedo parentale oppure per i lavoratori affetti da gravi patologie. Come nella legislazione precedente, il nuovo decreto prevede che il rifiuto del lavoratore di passare dal tempo pieno al part-time e viceversa non costituisce valido motivo di licenziamento (art. 8 – comma 1 Decreto Legislativo n. 81/2015). Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (art. 8 – comma 2 Decreto Legislativo n. 81/2015). • *Importante anche il dlgs 151/2015 per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e ingravescenti ,in quanto Decreto 151/ 2015 del 23 settembre ’15 contiene la promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilità da lavoro-Linee Guida in materia di collocamento mirato (Art.1) lettera e

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