Nel merito del dibattito sull’Articolo 49 Codice Deontologico Infermieristico, espongo il mio personale punto di vista, ricordandone il contenuto: “L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, rifiuta la compensazione delle carenze e dei disservizi, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.”
Non lo rimuoverei completamente! Ho analizzato e utilizzato questo articolo del Codice Deontologico in difesa degli Infermieri e per denunciarne il carico di lavoro Alcuni colleghi abrogherebbero tutto l’articolo 49 senza salvare alcun che! Altri, come me, soffrono di idiosincrasia nei confronti delle parole “compensa” e “possono eccezionalmente verificarsi”.
Vale a dire che proviamo una vera e propria repulsione, antipatia, avversione e/o sfiducia verso le parole citate. Compensare, per gli infermieri, in ambito sanitario, può voler dire di TUTTO, l’Universo! Gli Infermieri, pur dovendo garantire i propri impegni professionali, spesso devono: – Sostituire il collega, lavorando soli; – Surrogare l’assenza di un collega, sostituendolo nel turno successivo, per assenza del cambio e/o perché non è previsto il cambio; – Sostituire l’OSS e/o l’ausiliario nel caso non fossero presenti tali figure nella struttura, perché impegnati altrove, o non esistenti. I colleghi che sentono parlare di compensazioni “eccezionali”, sono preoccupati! Secondo il dizionario “eccezionalmente” significa: insolitamente, straordinariamente! In molte realtà assistenziali “eccezionalmente” significa: “generalmente, solitamente, normalmente!” Il problema non è esattamente l’articolo 49, ma il significato della parola eccezionale. La misura è colma! Quindi certe parole, nel Codice Deontologico, considerato il particolare periodo storico andrebbero definite meglio, delimitate, circostanziate, circoscritte, al fine di non lasciare libero l’arbitrio. Gli Infermieri temono, me compresa, la facoltà di organizzare e giudicare secondo libero arbitrio. Vale a dire, lasciare la possibilità al Politico di turno e/o Dirigente di indiscriminatamente, senza vincoli! Fondamentalmente temiamo il potere discrezionale della Pubblica Autorità!
Un esempio del pericolo della libera interpretazione dell’articolo 49 del Codice Deontologico potrebbe essere quello che è successo nella Regione Lazio, nel definire i: “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.” Combattuto da Nursing Up in sede del TAR del Lazio. Nel testo, citato, si poteva leggere: “Le funzioni di OSS possono essere svolte da: a) infermieri”. Una scelta discutibile, perché è un demansionamento, e si tenga conto che gli Infermieri Italiani, regolarmente assunti, sono pochi, molto pochi! …non solo, l’età media Nazionale degli Infermieri è di 42 anni, nel Lazio potrebbe essere di 47 anni.
Una scelta discutibile anche perché non mi è mai capitato, ad esempio, di leggere di provvedimenti che impongano al medico di sostituire un infermiere! Ciò detto io non cancellerei tutto l’articolo. Se la Politica e/o i Dirigenti ascoltassero gli Infermieri, probabilmente si potrebbero difendere i principi di eccezionalità! Potremo pensare di poter giustificare e/o determinare, esattamente, rarità e straordinarietà. Se potessi scrivere, l’articolo citato del Codice Deontologico, scriverei: “L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, rifiuta la compensazione delle carenze e dei disservizi, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.” Cancellare l’articolo completamente, creerebbe una sorta di vuoto, probabilmente più negativo dello stesso art. 49?
L’Infermiere non avrebbe l’obbligo deontologico di segnalazione carenze o disservizi , oppure le segnalazioni degli Infermieri avrebbero ancor meno valore? Non ultimo, la cancellazione del codice deontologico, citato, non “de-valorizzerebbe” gli articoli del Codice Penale? La norma: “all’Articolo 40 c.p.. Rapporto di causalità. Dice(…): Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. All’articolo 362 obbligo di denuncia “l’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito (…)”.
LAURA RITA SANTORO, NURSING UP