Le responsabilità aziendali da reati colposi di evento in violazione delle norme antinfortunistiche sono prerogative di accertamento preliminare del giudice di merito sull’esistenza di un modello organizzativo e di gestione, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, che indica che l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono ruoli di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso; da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui prima. Non risponde invece se le persone sopra indicare hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Corte di Cassazione, con sentenza n. 43656/19, deposito del 28 ottobre.
La mancata adozione e/o violazione delle norme antinfortunistiche per far conseguire un’utilità alla persona giuridica e una riduzione dei costi, è sempre inaccettabile (ndr)