IN MATERIA DI RI-ORGANIZZAZIONE DELLA TURNISTICA IN SANITA’ – LEGISLAZIONE II° PARTE
“”Alla prima, generica obiezione che l’uso del cartellino non sarebbe imposto da nessuna norma contrattuale specifica… ricordiamoci che… ” si fa presente che l’art. 89, comma 3, punto g) del CCNL 2002/05 recita: “g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico”. Per le “formalità previste per la rilevazione delle presenze” un’ampia legislazione, di seguito riportata negli aspetti salienti, obbliga all’utilizzo di apparecchiature automatiche.””
ABSTRACT
Ministero Funzione Pubblica – Circolare n. 58089 del 30/11/1990 “Controllo automatizzato dell’orario di lavoro”: “. . …
Nel rappresentare che i citati sistemi devono consentire: : “…….La rilevazione automatica delle presenze del personale dipendente, da utilizzare anche per la “gestione” giuridica ed economica del rapporto di lavoro, nonché dei recenti istituti connessi all’introduzione dell’orario di lavoro flessibile, della settimana lavorativa su cinque giornate o del lavoro part-time” ….Le amministrazioni ancora sprovviste di questi sistemi avranno cura di predisporre, con ogni sollecitudine, gli atti istruttori finalizzati all’acquisizione, che dovranno completarsi entro il 1991. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento, nonché di ricevere sintetiche informazioni tecnico-organizzative sul sistema installato, ovvero notizie sui criteri di rilevazione (non automatizzata) attualmente utilizzati.
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Ministero Funzione Pubblica – Circolare n. 83203 del 13/12/1991 “Controllo automatizzato dell’orario di lavoro”: “…
Considerato che: …il decreto del D.P.R. l° febbraio 1986 n. 13, concernente accordo intercompartimentale di lavoro dei pubblici dipendenti, fa obbligo a tutte le amministrazioni di attivare controlli di tipo automatico ed obiettivo sull’osservanza dell’orario di lavoro; la Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge concernente disposizioni in materia di finanza pubblica (A.C. n.6103), ha approvato un emendamento che obbliga le amministrazioni pubbliche a dotarsi ed a mettere in funzione adeguati strumenti di controllo delle presenze sul lavoro, subordinando, a far data dal l° luglio 1992, la liquidazione del lavoro straordinario al funzionamento di detti strumenti di controllo, si ribadisce l’esigenza che tutte le amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione di cui all’art. 1 del D.P.R. 5/03/1986, n. 68 acquisiscano ed attivino sollecitamente sistemi automatizzati di controllo sull’osservanza dell’orario di lavoro, secondo le specifiche della citata circolare 58089 del 30/11/1990.
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Ministero Funzione Pubblica – Circolare n. 87420 del 01/04/1991 “Controllo automatizzato dell’orario di lavoro”:
Con Circolare n. 83203 18.10.03 del 13/12/1991 (G.U. n. 296 del 18/12/1991) dallo scrivente dipartimento, concernente “controllo automatizzato dell’orario di lavoro” è stata ribadita l’esigenza che tutte le amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione ex art. 1 del D.JP.R~ n. 68/86 acquisiscano ed attivino sollecitamente sistemi automatizzati di controllo sull’osservanza dell’orario di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dagli accordi di comparto e di attuazione dell’art. 9 della L. 30/12/1991, n. 412 (disposizioni in materia di lavoro straordinario) che fa obbligo alle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° luglio 1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione di lavoro. Va ribadito che gli accordi intercompartimentali e di comparto, nonché la citata normativa di legge, sono finalizzati ad assicurare “trasparenza” al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti che, progressivamente, ha assunto articolazioni complesse (turnazioni, orario flessibile, orario articolato), attraverso la rilevazione con sistemi oggettivamente attendibili della presenza legata anche a fattori di recupero, permessi, lavoro straordinario. Risulta evidente che situazioni di tale complessità possono essere “gestite” correttamente solo attraverso l’impiego dei sistemi automatizzati che la moderna tecnologia mette a disposizione. L’accertamento, peraltro, della presenza sul posto di lavoro presuppone anche l’esistenza di un sistema di controllo degli accessi che impedisca o permetta il “transito a persone o mezzi (sia in entrata che in uscita) attraverso passaggi obbligati, con immediata rilevazione e segnalazione di tutte le occorrenze, durante l’intero arco della giornata. I sistemi automatizzati di rilevazione presenze infine consentono di informatizzare integralmente le successive fasi di amministrazione del personale, fino alla stampa degli ordinativi di pagamento delle retribuzioni fisse ed accessorie. Trattasi, come si intuisce, di strumenti tecnologici complessi, e quindi costosi, giustificabili in presenza di un rapporto equilibrato tra costo e benefici. ……….. In linea generale, lo scrivente Dipartimento ritiene che al verificarsi di particolari situazioni, possa risultare opportuno procedere alla rilevazione ed al controllo ricorrendo a strumenti tradizionali (apposizione di firme, la presenza di un funzionario incaricato, su registri, fogli di presenza! utilizzo di orologi marcatempo sottoposti a controllo). I controlli di tipo tradizionale dovranno assicurare la massima affidabilità e garanzia di obiettività sia in fase di rilevazione che in fase di controllo. Trattasi di casi limitati riferibili alla presenza di strutture di tipo “semplice” con poche unità di dipendenti, per cui il ricorso a strumenti automatici complessi risulterebbe antieconomico e scarsamente funzionale, senza apportare apprezzabili risultati alla gestione delle personale. Quanto sopra è applicabile anche alle amministrazioni di tipo complesso ma con strutture periferiche dotate di poche unità di personale, per cui nelle fasi acquisitive occorre distinguere tra “centro” e “periferie”. Del resto, trattasi di casi già previsti in taluni accordi di comparto, che continuano ad avere vigenza purché non contrastanti con la presente circolare. Può, inoltre, risultare giustificato il ricorso a procedure alternative a quelle in presenza di evidenti ed oggettive difficoltà derivanti da vincoli strutturali ed architettonici. Il ricorso a procedure alternative di rilevazione delle presenze, può infine trovare temporanea giustificazione nel caso siano già state tempestivamente “attivate le procedure per l’ acquisizione di strumenti automatizzati e che allo scadere del termine 1.07.1992, per questioni procedurali, non siano state ancora effettivamente implementati. Ad evitare equivoci o arbitrarie interpretazioni che possano vanificare il dettato dell’art.9 della Legge 412/91, si ribadisce che trattasi di eccezioni da valutarsi caso per caso, evitando generalizzazioni. …….”
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Ministero Funzione Pubblica – Circolare n. 90501 del 26/06/1992 “Controllo automatizzato dell’orario di lavoro”: …
Come già accennato nella citata circolare n. 87420, vanno tenute particolarmente presenti le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento, degli accordi di contratto e intercompartimentali, che in taluni casi hanno regolamentato la materia, e non solo a fini del computo del lavoro straordinario. ……Generiche considerazioni, non suffragate da elementi oggettivi, sull’opportunità o necessità di continuare ad avvalersi di procedure tradizionali (come ad es. l’apposizione delle firme su fogli di presenza), non si ritiene possano trovare giustificazione, a meno di non vanificare il disposto della legge n. 412/1991. E’ poi da non valutare positivamente l’interpretazione di talune amministrazioni che vorrebbero considerare il termine definito dalla legge in questione, puramente ordinatorio, eludendo in tale maniera la perentorietà delle disposizioni ivi contenute. Va evidenziato che il sufficiente lasso di tempo di 6 mesi concesso dalla legge per adottare sistemi e procedure idonee all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione di lavoro, non giustifica la posizione di talune amministrazioni che richiedono con urgenza, alla scadenza del termine suindicato, riscontro alle scelte di adottare sistemi tradizionali di controllo (tra: l’altro non corredate da idonea documentazione). Si ribadisce, pertanto, che dal 1° luglio 1992 non potrà essere autorizzato il lavoro a lavoro straordinario nelle amministrazioni che abbiano eluso il disposto della legge 412/91. Nel caso si ravvisi l’opportunità di ricorrere a procedure tradizionali di rilevazione, dovranno essere adottate adeguate iniziative per assicurare la massima affidabilità ed oggettività alla rilevazione in parola, rappresentando, al riguardo, che la responsabilità dell’accertamento ricade sui dirigenti delle unità organiche. –
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Ministero Funzione Pubblica – Circolare 20 ottobre 1992, n. 4797
E’ di tutta evidenza che attraverso una definizione attenta in sede di accordi decentrati dei criteri per l’applicazione dei predetti istituti ed attraverso una gestione corretta degli stessi si deve tendere ad una programmazione dell’orario di servizio e di lavoro (accertato mediante controllo di tipi automatico ed obiettivo), che – anche con la contemporanea maggiore utilizzazione di apparecchiature e strumentazioni informatiche – consenta, come si è in precedenza detto, il raggiungimento di una maggiore produttività e l’estensione della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza mediante l’ampliamento della fascia oraria di accesso ai servizi stessi anche nelle ore pomeridiane. B),
ORARIO DI LAVORO . Si ritiene, inoltre, opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro comunque articolato deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia. Si richiamano, ad ogni buon fine, le precedenti direttive-circolari emanate al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (da ultimo: circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dellO dicembre 1990; circolare n. 83203-18.10.3 del 13 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del l aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992). –
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Ministero Funzione Pubblica – Circolare 16 febbraio 1994, n. 3/94 “Orario di servizio e orario di lavoro”:
Orario di lavoro straordinario
Il lavoro straordinario non deve essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia per i diversi comparti di pubblico impiego, ricorreranno alle prestazioni di lavoro straordinario strettamente necessarie, soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio. Non è consentita alcuna forma di forfetizzazione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Queste devono essere autorizzate dal dirigente, devono essere effettivamente rese e documentate, e devono essere accertate a cura del dirigente che ne è responsabile. Le ore di lavoro straordinario potranno essere compensate anche con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire a domanda, previa autorizzazione del dirigente il quale terrà conto prioritariamente dell’organizzazione e delle esigenze del servizio di cui è responsabile.
Recupero dei permessi e dei ritardi
I recuperi di permessi brevi fruiti per esigenze personali e dei ritardi giustificati devono essere effettuati, su disposizione del dirigente responsabile, il quale: – terrà conto, in via prioritaria, dell’organizzazione e delle esigenze di servizio; – individuerà le modalità per l’esecuzione di tali recuperi. In via ordinaria, i periodi temporali, da recuperare dovranno consistere in gruppi di almeno tre ore da prestarsi nelle ore pomeridiane. Per i recuperi dei predetti permessi e ritardi è necessario individuare chiaramente le prestazioni da rendere. Nei casi in cui, per esigenze di servizio., indicate dal dirigente responsabile, non è possibile effettuare recuperi, l’amministrazione deve procedere alle relative trattenute sulla retribuzione. Per i ritardi non giustificati si procederà soltanto alle relative trattenute sulla retribuzione. Osservanza e controllo degli orari L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche dei dirigenti, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla pubblica amministrazione. Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo. In più occasioni il Dipartimento della funzione,pubblica ha avuto modo di precisare i termini e le modalità di detto controllo (da ultimo, con circolare n. 58089-18.10.03 del 30 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1990; circolare n. 83203. 18.10.03 del 13 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del l aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992). Al controllo automatico delle presenze sono soggetti anche i dipendenti che effettuano prestazioni di servizio oltre l’orario d’obbligo. L’art. 9 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, recante “disposizioni in materia di finanza pubblica” dispone che le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, “non possono ricorrere a lavoro straordinario” se pressa di esse “non sono regolarmente operanti strumenti e procedure idonee all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione di lavoro”. “Con la introduzione dei nuovi sistemi di rilevazione automatica delle ‘presenze, sono aboliti i c.d. “fogli di presenza”. Questi ultimi possono essere utilizzati, in via eccezionale, e soltanto nei periodi in cui non funzioni il sistema automatizzato, a causa di riparazioni o per altri motivi tecnici. I sistemi automatizzati di rilevazione dell’orario di lavoro dovranno, quindi, essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente pubblico. ciò comporta che ad ogni eventuale assenza, totale o parziale, dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia), consegue la proporzionale, automatica riduzione della retribuzione.
Responsabilità dei dirigenti
I dirigenti sono responsabili del controllo dell’osservanza dell’orario dì lavoro del personale dipendente. Eventuali violazioni dei dirigenti responsabili o del personale dipendente conseguenti. a dolo o colpa grave che comportano una mancata prestazione con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e contabile.
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Legge 23 dicembre 1994, n. 724 Capo III – Disposizioni in materia di pubblico impiego 22 Personale 5 3. L’articolazione dell’orario di servizio, dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all’articolo 10, all’articolo 16, comma l, lettera d) ed all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (53), e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza. L’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. –
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Ministero Funzione Pubblica – Circolare 24 febbraio 1995, n. 7/95: Osservanza e controllo degli. orari. di lavoro – responsabilità L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti pubblici…… L’ultima parte del comma 3 dell’art. 22 della legge n. 724/94 precisa che l’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere “accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato”. In più occasioni la presidenza del consiglio dei ministri/dipartimento della funzione pubblica ha avuto modo di richiamare l’attenzione dei dirigenti su tale importante aspetto, precisando i termini e le modalità di detto controllo con apposite direttive circolari che si richiamano e si confermano anche con la presente direttiva. Al controllo di tipo automatizzato delle presenze sono soggetti anche i dipendenti che effettuano prestazioni oltre l’orario ordinario di lavoro. si ricorda che l’art. 9 della Legge 30/12/1991, n. 412, recante “disposizioni in materia di finanza pubblica”, prevede che le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo “non possono ricorrere a lavoro straordinario” se presso di esse “non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione di lavoro”, si ritiene opportuno precisare che con l’introduzione di nuovi sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze, non si rendono più necessari i c.d. “fogli di presenza”. ……… I sistemi automatizzati di rilevazione dell’orario di lavoro dovranno, quindi, essere utilizzati direttamente per la retribuzione principale e per quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente. Ciò comporta che ad ogni eventuale assenza, totale o parziale, dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue – oltre alla proporzionale, automatica riduzione della retribuzione – anche l’attivazione, da parte dei Dirigenti responsabili, delle procedure disciplinari previste dalla normativa vigente. I Dirigenti sono responsabili del controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente, sotto il profilo penale, disciplinare, contabile , nei termini definiti dagli art. 20 commi 9 e lO, e 59 del D. L.vo n.:29/1993 e successive motivazioni ed integrazioni. ART. 3 (indirizzo politico-amministrativo: funzioni e responsabilità) Comma 2: “Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati”.
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PARERE Dipartimento Funzione Pubblica N. 32937 del 6 agosto 2012 – Liquidazione ferie non godute
Dipartimento della Funzione Pubblica – Nota n. 32937 del 6 agosto 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE
DFP 0032937 P-4.17.1.7.5 del 06/08/2012
All’ A.N.C.I., Segretariato Generale, Roma
Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
Roma
OGGETTO: decreto legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute.
Si fa riferimento alla nota n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23 luglio 2012, con la quale codesta Associazione ha sottoposto la problematica dell’ambito temporale di applicazione della disposizione in relazione alla sopravvenuta abrogazione dell’istituto della liquidazione delle ferie non godute disposta dall’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012.
La predetta disposizione stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La disposizione ha portata generale poiché riguarda tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e tutte le categorie di personale, ad ordinamento privatistico e pubblicistico, e la sua ratio è di evidente contenimento della spesa pubblica.
La normativa non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, si ritiene che la soluzione delle problematiche di carattere intertemporale debba seguire i principi generali, tenuto conto che l’entrata in vigore della nuova disciplina impatta anche su cessazioni di rapporto di lavoro verificatesi prima della predetta entrata in vigore e su situazioni già consolidate relative a rapporti ancora in corso., in base ai principi generali che governano l’applicazione delle leggi nel tempo, si è dell’avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista. Così, ad avviso dello scrivente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti).
Resta salvo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate – per il tempo previsto – solo in presenza delle circostante specificamente indicate (art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all’accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.
Considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, si ritiene comunque opportuno che sulla stessa si pronunci anche il Ministero dell’economia e delle finanze in indirizzo.
Il Capo Dipartimento Antonio Naddeo
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- Funzione Pubblica – Circolare n. 2 del 8 marzo 2012 Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d.”Decreto salva Italia” – art. 24 – Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P. A.
- Nota prot. n. 2986 del 17 maggio 2012 Richieste di cessazione trattenuta ex Enam.
- Nota prot. n. 4442 del 16 luglio 2012 Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio settimo Prot. n. 4442 del 16 luglio 2012 All’Istituzione scolastica XXX E pc agli USR E al revisore dei conti del MIUR per il tramite della scuola OGGETTO: prime indicazioni circa l’applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Obbligo di fruizione di ferie, riposi, permessi (art. 5 comma 8) L’art. 5 comma 8 del decreto legge in oggetto dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono…
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Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
Articolo 4: Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita’ (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall’art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
- Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonche’ la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attivita’ amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Potere di organizzazione (Art.4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 3 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato dall’art. 9 del d.lgs n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall’art. 4 del d.lgs n. 80 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
- Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro.
- Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 7 Gestione delle risorse umane (Art.7 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall’art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998)
- Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di’ priorita’ nell’impiego flessibile del personale, purche’ compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita’ di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
- Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 15 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall’art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
- La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo’ avere ambito territoriale e riguardare piu’ amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Articolo 45 Trattamento economico (Art. 49 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 23 del d.lgs n. 546 del 1993)
- I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.
Articolo 54 Codice di comportamento (Art. 58-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 26 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall’art. 27 del d.lgs n. 80 del 1998)
- Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita’ dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
- Il codice e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione.
- Le pubbliche amministrazioni formulano all’ARAN indirizzi, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, affinche’ il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perche’ i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita’ disciplinare.
- Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia il codice e’ adottato dall’organo di autogoverno.
- L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilita’ del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
- Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
- Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita’ di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo.