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LA PROCEDURA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – ABSTRACT – 

La delegazione sindacale è costituita dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL. La RSU, eletta ai sensi del CCNQ per la costituzione della rappresentanze sindacali unitarie del personale del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è individuata come soggetto componente la delegazione sindacale e partecipa alle trattative e assume le proprie decisioni negoziali a maggioranza come organismo unitario.

Le organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL sono, ordinariamente, sono quelle che risultano dal frontespizio dell’ultimo CCNL sottoscritto, che rileva a tal fine. Tuttavia, attualmente, sulla base della delibera n.15/2009 del Comitato Direttivo dell’ARAN e della nota Aran 25 gennaio 2010, prot. n. 521, le organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL si identificano, sostanzialmente, con quelle che hanno sottoscritto sia il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009  nonché con quelle che hanno firmato il CCNL 2009, relativo al biennio economico 2008-2009.

I soggetti sindacali di cui sopra devono essere tutti formalmente convocati , fermo restando che l’eventuale assenza di uno di loro alla riunione, purché regolarmente convocati, non preclude l’avvio e lo svolgimento dei lavori negoziali. Le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL devono accreditare preventivamente i propri rappresentanti che parteciperanno alla trattativa, per la durata della stessa. Le organizzazioni sindacali decidono quali e quanti componenti debbano far parte della propria delegazione, anche per ogni seduta. Ciò nonostante, al fine di non congestionare la trattativa, sarebbe opportuno che le parti definiscano, anche informalmente, un numero massimo e quantitativamente limitato di rappresentanti che, per ogni organizzazione sindacale, partecipa alle trattative. L’ente deve convocare la delegazione sindacale per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme, da parte dei soggetti sindacali legittimati. La mancata presentazione della piattaforma o l’eventuale ritardo della sua presentazione non precludono, tuttavia, l’avvio della trattativa. Anche in assenza di piattaforme, l’ente, nella persona del presidente della delegazione, sulla base delle direttive ricevute, può, infatti, convocare la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, sempre in presenza di uno specifico interesse dell’ente ad avviare le trattative in relazione ad istituti o a materie ritenute di particolare rilievo (ad esempio, progressioni orizzontali, produttività, condizioni per l’erogazione di specifiche indennità). L’avvio tempestivo delle trattative, rispetto all’arco temporale di riferimento, è certamente funzionale ai contenuti del contratto integrativo che si va a stipulare, tenuto conto anche e soprattutto della natura e delle caratteristiche degli istituti disciplinati. In tal modo, evitandosi eccessivi ritardi nella stipulazione del contratto integrativo, si scongiurerebbe, tra l’altro, il rischio della “retroattività” dell’erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti.

 

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