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(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 48948/16; depositata il 18 novembre). La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., per aver consentito, nella sua qualità di direttore sanitario di un ambulatorio odontoiatrico, l’abusivo esercizio della professione sanitaria da parte di un suo collaboratore. Il difensore propone ricorso per cassazione.

Stato di necessità. Con il primo motivo, si denunciano vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p.. In tema di stato di necessità, la Corte ricorda che incombe sull’imputato uno specifico onere di allegazione di aver agito a causa di un insuperabile stato di costrizione, con rifermento alla minaccia di un male imminente non evitabile altrimenti, e di non aver potuto sottrarsi al pericolo minacciato. Da ciò consegue che il difetto di tale allegazione comporta l’esclusione dell’operatività dell’esimente. Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, infatti il ricorrente non può invocare l’esimente ove non dimostri l’impossibilità di ricorrere a mezzi leciti per provvedere all’opera di soccorso.

Il beneficio della non menzione della condanna. Infine, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla negata concessione del beneficio della non menzione di cui all’art. 175 c.p.. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha infatti negato il beneficio sulla base di un criterio non pertinente, laddove la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna avrebbe dovuto esclusivamente tener conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., senza poter ricorrere ad elementi estranei ad esso.
Viene dunque annullata la sentenza limitatamente a quest’ultima statuizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

approfondimenti e sentenza su http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000081658/I_criteri_di_applicazione_del_beneficio_della_non_menzione_della_condanna.html?coc=1

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