Pregg.mi Direttore Generale ASP Siracusa Dott. Salvatore Brugaletta (direzione.generale@pec.asp.sr.it)
Direttore Sanitario Dott. Anselmo Madeddu
e.p.c Segreterie OO.Sindacali
Oggetto: Violazione art. 7, C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. Comparto Sanità del 07/04/2009 – Tutela del diritto dei sanitari alla regolare fruizione dei riposi previsti per legge al fine di garantire il diritto alla salute dei pazienti.
L’IPASVI di Siracusa, quale ente istituzionalmente deputato alla tutela della professione sanitaria dell’infermiere e, in via indiretta, alla tutela dell’assistenza e del diritto alla salute, alla luce di puntuali indicazioni provenienti dai nostri iscritti e delle verifiche svolte al riguardo, con riferimento a quanto in oggetto emarginato, significa quanto segue.
L’art. 7 del C.C.N.L. integrativo indicato in oggetto (rubricato “Servizio di pronta disponibilità”) disciplina l’istituto della immediata reperibilità del dipendente prescrivendo, per ogni azienda, l’obbligo di predisporre un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni ed agli aspetti organizzativi delle strutture. La norma prevede, tra l’altro, che: a) sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità; b) il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi; c) due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi; d) in caso di chiamata l’attività viene computata come lavoro straordinario; e) di regola non possono essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.
Gli artt. 9 e 10 del predetto C.C.N.L. disciplinano, inoltre, il “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” nonché il “riposo notturno”.
Malgrado le predette, chiare, disposizioni tuttavia, le comunicazioni ricevute hanno posto in evidenza situazioni di indebito utilizzo degli istituti in questione, col grave rischio assistenziale conseguente: l’IPASVI, a tale riguardo, non può che deplorare tali illecite prassi, sottolineando il ruolo fondamentale che i diritti in questione (diritto al riposo; diritto al legittimo utilizzo della pronta disponibilità; diritto al riposo compensativo; diritto al rispetto della normativa in tema di lavoro notturno) rivestono al fine di garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti; particolarmente grave, al riguardo, risulta la sempre più ricorrente – al limite della ordinarietà – prassi di sostituire il personale assente per causa improvvisa mediante il richiamo di personale che fruisca del riposo settimanale!
Ciò viola in modo gravissimo la normativa sopra rassegnata e, pertanto, è assolutamente necessario porre un argine a tali condotte, in primo luogo emanando delle linee guida che tutelino i Coordinatori infermieristici evitando loro conseguenze legate alla trasgressione della normativa. Si verificherebbe il paradosso che l’abnegazione ad assicurare l’assistenza ricada su quest’ultimi professionisti incolpevoli di stilare una turnazione di servizio con la risaputa carenza di organici. Al riguardo, invero, non può sottacersi come tali prassi siano state ampiamente denunciate dagli organi di tutela delle professioni sanitarie – segnatamente dal Coordinamento Regionale dei Collegi IPASVI – senza tuttavia sortire alcun concreto effetto: ciò impone che gli organi di competenza riconducano, anche mediante apposite linee guida, tali illecite prassi al rispetto della legge in modo da garantire la qualità del livello assistenziale.
Solo di passaggio preme rilevare che, con la legge n. 161/2014 (grazie alla quale l’Italia, già sottoposta a procedura di infrazione, ha evitato in extremis di essere sanzionata), il nostro legislatore ha riallineato anche per i medici e il personale sanitario la nostra giurisprudenza agli altri paesi della Unione Europea in materia di orario di lavoro e durata dei riposi, prevedendo come minimo 11 ore consecutive di riposo giornaliero, massimo 48 ore di lavoro settimanale, compreso lo straordinario, 24 ore di riposo settimanale e almeno 4 settimane di riposo annuale. Tali previsioni tuttavia sono parse, sin da subito, messe a repentaglio dal generalizzato abuso dei previsti istituti di garanzia per via della sciagurata falcidia delle dotazioni organiche.
Quanto sopra premesso, si chiede invita e diffida agli intestati organi di porre in essere la dovuta vigilanza in ordine alle prassi sopra indicate, preavvertendo che il futuro riscontro di situazioni di abuso sarà denunciato ai preposti organi di controllo.
Tanto si doveva. Distinti saluti.
collegio.Siracusa@pec.ipasvisr.it
Collegio Provinciale di Siracusa