«Fu demansionata», dovrà ricevere 20.000 euro e indennità. L’azienda sanitaria è stata condannata a pagare 20.000 euro a una infermiera caposala dopo che il Tribunale ha riconosciuto il demansionamento messo in atto nei suoi confronti e il danno alla professionalità.
Il giudice del lavoro G G ha riconosciuto anche il diritto a percepire l’indennità di funzione-coordinamento (dal 2001) e a percepire le differenze contributive maturate dal 2003 tra la categoria Ds e la categoria D; l’azienda dovrà pagare le spese di giudizio, liquidate in 6.000 euro.
I B, di Porto S. Stefano, adesso in pensione, si era rivolta all’avvocato M T lamentando il mancato riconoscimento delle mansioni superiori e chiedendo quindi il risarcimento dei danni.
Tutto era nato quando all’infermiera era stata accertata un’allergia che le impediva di svolgere la propria opera nei reparti di degenza: un’inidoneità parziale derivante dai problemi da contatto con i materiali di cui sono composti i letti, con i medicinali e con i detersivi. Era comunque stata ammessa al concorso per caposala e l’aveva vinto, risultando immessa in ruolo nel 1988 pur con la dichiarazione di inidoneità a svolgere servizio nel reparto di degenza. Eppure era stata incaricata di servizio in uno di questi reparti e poco dopo, nel periodo di prova, si era sentita male.
L’azienda sanitaria l’aveva spostata a svolgere funzioni amministrative, assegnandola nel 1996 al dipartimento della prevenzione di Orbetello, sempre come caposala. Era entrata nella categoria D (collaboratore professionale sanitario professionale infermiere), dove si trovavano accorpati infermieri e caposala.
Dopo il 2001, per effetto del contratto nazionale, le sarebbe spettato un ruolo di coordinamento, con relativa indennità permanente e irrevocabile. Da tale indennità, aveva ancora lamentato B nella ricostruzione della sua carriera, era stata però esclusa perché non avrebbe svolto le funzioni proprie del profilo. Eppure nel 2003 la caposala era stata sottoposta di nuovo a visita collegiale che aveva confermato l’idoneità. La mancata ammissione alla categoria Ds aveva comportato un impoverimento del curriculum e l’esclusione dagli incarichi di coordinamento: di tale esclusione B aveva fatto oggetto di un ricorso nel 2008. Il colloquio indetto dall’azienda e finalizzato all’attribuzione di un incarico di coordinamento aveva avuto per esito l’esclusione. Vani, è stato sottolineato ancora nel ricorso al Tribunale (che ha sostenuto la conciliabilità della funzione di caposala e di coordinamento con la parziale inidoneità fisica), erano stati i tentativi di conciliazione.
La Asl 9 (avvocato G S) aveva sostenuto l’insussistenza del demansionamento al momento in cui B era stata destinata alle mere mansioni amministrative in conseguenza dell’allergia; aveva anche ricordato che la norma prevedeva che fossero svolte effettivamente funzioni di coordinamento e non quelle amministrative e che quindi la ricorrente non poteva lamentare il mancato passaggio alla categoria Ds.
Il giudice ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della caposala. Le mansioni di caposala, ha riconosciuto il dottor G, sono compatibili con la parziale inidoneità. Anche perché le funzioni di coordinatore sono talmente tante e tali che spessissimo il contatto con i pazienti non avviene: lo hanno dichiarato due testimoni esperti. E ci sono strutture come la direzione sanitaria, la scuola infermieri, il centro educazione alla salute (tutte senza assistenza con pazienti) in cui B avrebbe potuto svolgere il proprio lavoro di caposala: lì, ha stabilito il giudice, l’azienda avrebbe potuto utilizzarla senza che ne fosse compromessa la salute. E se fosse stata nei reparti come coordinatrice, avrebbe potuto essere affiancata da una o più unità.
Esaminati gli atti, il dottor G ha concluso che la caposala aveva diritto all’indennità prevista dal contratto di lavoro e al passaggio alla categoria Ds. C’è stato demansionamento, c’è stato un danno sulla vita professionale che deve essere risarcito con 20.000 euro, ha dichiarato il giudice, cui devono essere aggiunti il riconoscimento dell’indennità di funzione-coordinamento a partire dal settembre 2001 e le differenze retributive di passaggio alla categoria Ds. Non c’è invece danno biologico né quello esistenziale.
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