DDL BILANCIO 2017, LE MISURE PER LA SANITÀ
La legge di stabilità 2017, presentata sabato 15 ottobre, aumenta il Fondo sanitario nazionale, che l’anno prossimo arriverà a 113 miliardi con una previsione di 114 per il 2018. Dal 2013 al 2017 il finanziamento del Fondo è cresciuto di 6 miliardi, passando da 107 a 113, con un incremento del 5,5%. Con l’ultima manovra, però, cambia anche la distribuzione della spesa, che viene concentrata su capitoli specifici, soprattutto assunzioni di personale, nuovi farmaci e vaccini. Ecco nel dettaglio tutte le misure dedicate al settore sanitario, area per area.
Farmaci innovativi
Il fondo per i farmaci innovativi da temporaneo diventa strutturale e garantisce che ogni anno saranno disponibili 300 milioni di euro per l’acquisto di medicinali destinati anche alla cura di patologie gravi o finora incurabili. Negli anni 2015-2016, con questo fondo, sono stati curati i pazienti affetti da Epatite C.
Risorse specifiche per i farmaci oncologici
La legge di stabilità 2017 istituisce per la prima volta un fondo specifico per il finanziamento dei farmaci oncologici innovativi, con uno stanziamento di 500 milioni di euro.
Assunzioni e stabilizzazione dei precari
La manovra garantisce risorse per un primo sblocco del turnover, rendendo possibili 10 mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione che andranno a colmare anche le carenze di personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Piano nazionale vaccini
Nasce un fondo destinato a concorrere alle spese affrontate dalle Regioni per l’acquisto dei vaccini previsti dal Nuovo piano nazionale vaccini. Il fondo è finanziato con 99 milioni di euro per il 2017 e 186 a decorrere dal 2018.
Assistenza ai malati non autosufficienti
Un fondo specifico viene istituito per dare assistenza ai malati non autosufficienti, ad esempio quelli che soffrono di Sla. È finanziato con 50 milioni di euro.
Piani di rientro non solo per le Asl
La manovra stabilisce un rafforzamento della disciplina sui piani di rientro già introdotta nel 2015, con la precedente legge di stabilità. In particolare, i piani si applicheranno anche alle Aziende ospedaliere universitarie, agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico o agli altri Enti pubblici, che erogano prestazioni di ricovero e cura e che abbiano uno scostamento pari al 5% dei ricavi, o a 5 milioni di euro in valore assoluto.
Deroghe al ricorso alla Consip
Le amministrazioni obbligate a ricorrere alla Consip, la Centrale acquisti della pubblica amministrazione, o agli altri soggetti aggregatori, possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto se non ci sono già contratti in essere, in caso di «motivata urgenza». L’Autorità nazionale anticorruzione rilascerà alle imprese un apposito codice identificativo, necessario per partecipare alle gare bandite con tale procedura.
Miglioramento e riqualificazione
Le Regioni, anche quelle commissariate e con piani di rientro in corso, possono presentare programmi di miglioramento del livello delle prestazioni, che dovranno essere approvati dalla Commissione Lea del ministero della Salute entro il mese di marzo 2016. Le Regioni che attuano tali programmi potranno avere un premio, pari allo 0,1% del Fondo sanitario nazionale (oltre 112 milioni di euro).
SU http://www.lettera43.it/politica/legge-di-stabilita-2017-le-misure-per-la-sanita_43675264122.htm