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In materia di licenziamento disciplinare, un determinato comportamento del lavoratore posto alla base del licenziamento come giusta causa, qualora sia contemplato dal contratto collettivo come integrande una specifica infrazione disciplinare, non può formare oggetto di autonoma e più grave valutazione da parte del giudice. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 24799/16; depositata il 5 dicembre) 

Il caso. La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. licenziava uno “specialista tecnico amministrativo” per aver, tra gli altri, rilasciato contrassegni nonostante la presenza di notizie non coerenti con le informazioni riportate sui libretti di circolazione e nonostante i libretti di circolazione contenessero fotografie identificative non corrispondenti al mezzo ma cd. “specchio”. Il tribunale adito dichiarava l’illegittimità del licenziamento, e tale decisione veniva confermata in sede d’appello. La Rete Ferroviaria propone ricorso per cassazione deducendo, tra gli altri, la violazione dell’art. 2119 c.c. in relazione agli artt. 59 e 56 CCNL Attività ferroviarie e la violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966, anche in relazione all’art. 58 CCNL Attività ferroviarie.

Il comportamento del lavoratore. Tali motivi sono infondati alla luce della motivazione della Corte territoriale, secondo cui le uniche condotte ascrivibili all’imputato, per la loro ridotta portata rispetto alla contestazione più ampia, non potevano da sole costituire giusta causa di licenziamento e, allo stesso tempo, doveva escludersi l’esistenza di un giustificato motivo soggettivo alla luce della previsione del contratto collettivo. Il CCNL stabilisce infatti che l’inosservanza di regolamenti o obblighi di servizio che avrebbero potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio o danno all’azienda e alle persone comporta la meno grave sanzione della sospensione dal servizio.
In materia di licenziamento disciplinare, un determinato comportamento del lavoratore posto alla base del licenziamento come giusta causa, qualora sia contemplato dal contratto collettivo come integrande una specifica infrazione disciplinare, non può formare oggetto di autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, salvo che non si accerti che le parti non avevano inteso escludere la possibilità della sanzione espulsiva. Nel caso di specie, i fatti contestati sono stati ritenuti dalla Corte inadempimenti di portata circoscritta, riferibili ad un limitato numero di mezzi, non commessi con dolo né costituenti una grave e perdurante negligenza del lavoratore. La Corte ha peraltro escluso l’esistenza di un danno o pregiudizio, mai allegato dalla società. Da ciò consegue che anche la valutazione sull’insussistenza di un giustificato motivo soggettivo idoneo a far venir meno il vincolo fiduciario è corretta e compiuta.
Il ricorso è rigettato.

SU http://www.dirittoegiustizia.it/news/12/0000081911/Quando_il_comportamento_del_lavoratore_integra_una_specifica_infrazione_disciplinare.html

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