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…. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva legittimo il licenziamento per la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di lavoro in conseguenza della perdita dell’appalto con la USL n. 1 di Carrara

, che aveva abolito dal 4 luglio 2011 (data di decorrenza del licenziamento intimato) il reparto “camere paganti” dell’ospedale di Carrara, presso cui dalla data di assunzione (1 dicembre 2005) Dana Geyerova aveva lavorato in qualità di infermiera. Essa reputava poi, contrariamente al Tribunale, che la società datrice avesse adempiuto al proprio obbligo (non già di valutazione comparativa dei lavoratori in carico presso le diverse strutture appaltate nel servizio in base ai criteri prescritti per i licenziamenti collettivi, inapplicabili, neppure analogicamente, a quelli individuali, ma) di ricollocazione della lavoratrice: avendole offerto una tale possibilità, tuttavia rifiutata da questa fino alla chiusura del servizio cui addetta; sicchè, l’impossibilità di reimpiego era dipesa direttamente dalle sue determinazioni.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161026/snciv@sL0@a2016@n21648@tS.clean.pdf

cassazionecivilen21648_2016

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