Civile Sent. Sez. L Num. 19772 Anno 2016 – Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE – Data pubblicazione: 04/10/2016
ABSTRACT – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 480 del 2011,
accoglieva gli appelli proposti dalla ASL 7 Siena e LG, nei confronti
di Albianelli Ilaria e Cappelli Loris, avverso la sentenza n. 7 del 2009, emessa
tra le parti dal Tribunale di Montepulciano.
- Il Tribunale di Montepulciano, aveva accolto la domanda proposta da
CL e AI, avendo ritenuto l’illegittimità della delibera n.
300 del 2007, con la quale era stato conferito a LG l’incarico di
coordinatore infermieristico del presidio ospedaliero di Montepulciano, e aveva
disposto che la medesima fosse retrocessa all’ultimo posto della graduatoria con
assegnazione dell’incarico ai ricorrenti, classificatisi rispettivamente al secondo e
al terzo posto, con risarcimento dei danni patrimoniali (per C) e non
patrimoniali (per entrambi), conseguenti a tale comportamento.
- Il Tribunale riteneva che la mancata sottoscrizione del curriculum
allegato dalla Lalla domanda di partecipazione al concorso bandito,
comportava l’impossibilità per la commissione di valutare i titoli in esso elencati.
- La Corte d’Appello ha ritenuto che era priva di interesse ad agire la
A, in quanto terza classificata.
Nel merito la Corte d’appello ha affermato che l’irregolarità alla quale il
Tribunale aveva assegnato valore di un vizio determinante della delibera di
nomina, e cioè la mancata sottoscrizione del curriculum allegato la domanda,
non assumeva alcun rilievo in tal senso.