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Civile Sent. Sez. L Num. 19772 Anno 2016 – Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE – Data pubblicazione: 04/10/2016

 

ABSTRACT – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 480 del 2011,

accoglieva gli appelli proposti dalla ASL 7 Siena e LG, nei confronti

di Albianelli Ilaria e Cappelli Loris, avverso la sentenza n. 7 del 2009, emessa

tra le parti dal Tribunale di Montepulciano.

  1. Il Tribunale di Montepulciano, aveva accolto la domanda proposta da

CL e AI, avendo ritenuto l’illegittimità della delibera n.

300 del 2007, con la quale era stato conferito a LG l’incarico di

coordinatore infermieristico del presidio ospedaliero di Montepulciano, e aveva

disposto che la medesima fosse retrocessa all’ultimo posto della graduatoria con

assegnazione dell’incarico ai ricorrenti, classificatisi rispettivamente al secondo e

al terzo posto, con risarcimento dei danni patrimoniali (per C) e non

patrimoniali (per entrambi), conseguenti a tale comportamento.

  1. Il Tribunale riteneva che la mancata sottoscrizione del curriculum

allegato dalla Lalla domanda di partecipazione al concorso bandito,

comportava l’impossibilità per la commissione di valutare i titoli in esso elencati.

  1. La Corte d’Appello ha ritenuto che era priva di interesse ad agire la

A, in quanto terza classificata.

Nel merito la Corte d’appello ha affermato che l’irregolarità alla quale il

Tribunale aveva assegnato valore di un vizio determinante della delibera di

nomina, e cioè la mancata sottoscrizione del curriculum allegato la domanda,

non assumeva alcun rilievo in tal senso.

sentenza_cassazione_coordinatoreinfermieristico_aslsiena

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