ATTO CAMERA SU LAVORI USURANTI O.S.S.
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00934
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 579 del29/02/2016
Abbinamenti
Atto 7/01092 abbinato in data27/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/02/2016
Fasi iter:
DISCUSSIONE IL 14/09/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/09/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/09/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/09/2016
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00934
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Lunedì 29 febbraio 2016, seduta n. 579
La XI Commissione,
premesso che:
l’operatore socio sanitario (OSS) viene definito come l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente;
tale figura professionale è riconosciuta a livello nazionale in base a quanto previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso il provvedimento del 22 febbraio 2001 «accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in occasione della Conferenza Stato-Regioni per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001;
tale provvedimento, oltre a definire la figura dell’OSS e fornire indicazioni essenziali per la sua formazione, si limita a individuare, molto genericamente, le sue attività e competenze;
la genericità con la quale vengono descritti i compiti dell’OSS non consente, a differenza di quanto avviene per gli infermieri (categoria disciplinata da apposito decreto ministeriale), di definire specificamente le mansioni ad esso attribuite in particolare, quando presta la propria attività in ambito sanitario-ospedaliero, magari in reparti dedicati a interventi più rischiosi, ed entra a far parte dell’equipe di operatori e tecnici in sala operatoria, capita spesso che l’operatore socio sanitario si veda assegnato particolari mansioni che richiedono elevata responsabilità, rappresentando spesso una figura importante di supporto agli altri operatori, in particolare agli infermieri;
gli operatori socio-sanitari svolgono mansioni particolarmente dure, che richiedono continui sforzi fisici, producono forte stress psicologico, necessitano di forza fisica, concentrazione mentale, prontezza di riflessi, adattamento al continuo cambio dei turni che viene svolto anche durante l’orario notturno. Tali condizioni, anche di forte stress psicologico, possono provocare, in taluni casi, disturbi patologici, talvolta permanenti, rendendo difficile svolgere quest’attività per un lungo periodo di lavoro;
tale professione ha, negli ultimi anni, anche a causa del perdurare della crisi economica ed occupazionale generale, mutato profondamente la propria natura. Se infatti, in precedenza, coloro che la svolgevano lo facevano per brevi periodi di tempo, oggi, in virtù dei percorsi formativi professionalizzanti sostenuti da molti operatori negli ultimi anni ma anche della carenza di prospettive lavorative alternative, gli operatori addetti all’assistenza svolgono questa attività, in prospettiva, per tutta la durata della propria vita lavorativa e quindi fino al raggiungimento dell’età pensionabile;
le funzioni dell’OSS sono oggi diverse e fortemente integrate con l’equipe sanitaria e socio-assistenziale, tanto da richiedere un maggior riconoscimento dei ruoli e delle competenze professionali svolte; l’attività ha tutte le caratteristiche per essere qualificata come «usurante» soprattutto se svolta per un numero significativo di anni tale da giustificare un intervento specifico del legislatore al fine di prevedere requisiti ridotti in relazione all’età e agli anni di contribuzione per l’accesso alla pensione;
da tempo si cerca di trovare soluzioni per il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti introducendo una normativa speciale volta a consentire il pensionamento anticipato per i soggetti che hanno svolto lavori usuranti. In attuazione della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro) è dapprima intervenuto il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dettando una disciplina organica della materia, volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico di maturare il trattamento pensionistico con un 2 anticipo di 3 anni. In seguito, l’articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, intervenendo sul decreto legislativo n. 67 del 2011, ha modificato l’accesso al pensionamento anticipato per i suddetti lavoratori, con l’effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti;
il decreto legislativo n. 67 del 2011, prevede tra i requisiti soggettivi per poter parlare lavori usuranti, quello di svolgere una delle seguenti tipologie di lavoro dipendente: lavori in galleria, cava o miniera, o in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, di lavorazione del vetro cavo, lavori espletati in spazi ristretti, di asportazione dell’amianto, attività svolte nell’orario notturno (differenziate in base alle notti lavorate nell’anno e secondo la turnazione adottata), attività alla cosiddetta «linea catena», conduzione di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto;
in Commissione lavoro in risposta all’atto di sindacato ispettivo n. 5-04388, che chiedeva un’applicazione differenziata dell’aspettativa di vita rispetto alle tipologie di mansioni svolte durante la vita lavorativa, il Ministro interrogato ha fatto presente che l’Inps ha dichiarato fin d’ora la disponibilità ad effettuare un approfondimento finalizzato a valutare la possibilità di diversificare il criterio di adeguamento dell’aspettativa di vita in base alle specifiche caratteristiche dell’attività lavorativa,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per individuare criteri di adeguamento dell’aspettativa di vita che tengano conto delle mansioni svolte, delle qualifiche, della durata dell’attività lavorativa e dell’effettiva durata della pensione in essere;
ad assumere iniziative per prevedere tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio- sanitari, attribuendo agli stessi tutte le garanzie e le tutele previste.
(7-00934) «Patrizia Maestri,Gribaudo, Di Salvo, Gnecchi,Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi,Giacobbe, Incerti, Miccoli, Paris,Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta».