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Inverosimile. (ndr)

DAL CODICE DEONTOLOGICO DELLE ASSISTENTI SOCIALI

Capo IV – Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d’ufficio o di parte

Art 68

L’assistente sociale, in qualità di consulente tecnico d’ufficio incaricato dall’Autorità Giudiziaria,

a) informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, che eventualmente sussistano con le parti in causa, affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l’eventuale inconferibilità dell’incarico;

b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile;

c) segnala al Giudice eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato.

Art 69

L’assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell’ambito di un processo civile,

d) verifica preventivamente l’incompatibilità dell’incarico con altri ruoli professionali e non offre la propria prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte;

e) non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza;

f) non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma, una volta esaurito l’incarico;

g) con specifico riferimento ad incarichi inerenti procedimenti che coinvolgono persone di minore età, è tenuto alla tutela del superiore interesse del minorenne.

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