MOTIVI DELLA DECISIONE, ABSTRACT: “Con il primo motivo, articolato in due distinte proposizioni, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 52 d.lgs. 165/01 e del d.p.r. 384/1990. Si assume che il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni superiori richiede un formale provvedimento di assegnazione, che nella specie era mancato. Neppure sarebbe condivisibile l’assunto secondo cui le differenze di trattamento retributivo spettano anche nel caso in cui l’assegnazione alle mansioni superiori sia nulla.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, ABSTRACT
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza n. 4999/2011, seguita da ordinanza di correzione di errore materiale in data 8 aprile 2011, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta dagli odierni contro ricorrenti, tutti dipendenti della Asl n. 4 Basso Molise, diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento percepito e quanto spettante per le mansioni di infermiere professionale svolte nei periodi dettagliati in sentenza. 2. Osservava la Corte territoriale che il d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, aveva soppresso, con efficacia retroattiva, il divieto di corresponsione del trattamento corrispondente alla mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993, modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, di talché rilevava l’esercizio di fatto di mansioni superiori, anche se svolte in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/01. Osservava altresì che i testi avevano confermato che gli appellanti svolsero, nel periodo dedotto in giudizio, con continuità di tempo, le medesime mansioni degli infermieri professionali. 3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la ASL n. 4 Basso Molise sulla base di due articolati motivi. Resistono i lavoratori con controricorso, seguito da memoria e art. 378 c.p.c.
FONTE http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161129/snciv@sL0@a2016@n24266@tS.clean.pdf
ALLEGATO