RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITA’ TRIENNIO 2016 – 2018 Relazione redatta ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 47, comma 4, e dell’art. 48, comma 3.
I. PREMESSA
In data 23 febbraio 2018 è stata sottoscritta l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto della Sanità, definito dall’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016 sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva.
La firma di tale Ipotesi, avvenuta dopo molti mesi di trattativa, costituisce un risultato particolarmente importante per il settore, in quanto è il primo contratto che viene sottoscritto dopo un lungo periodo di sospensione dell’attività negoziale e, pertanto, rappresenta il segnale concreto dell’avvenuta ripresa della contrattazione collettiva.
Il testo dell’articolato presenta degli aspetti di forte innovazione, perché ha dovuto
tener presente i numerosi interventi legislativi effettuati negli ultimi anni, che hanno indotto le parti ad apportare notevoli modifiche all’impianto contrattuale preesistente, nell’ottica di un suo adeguamento al mutato contesto legislativo. In tale ambito, particolarmente significativi sono i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 2017, che attuano la riforma Madia e che rappresentano un traguardo di particolare rilievo nel processo di innovazione della regolamentazione del lavoro pubblico. Non va trascurato, infatti che i suddetti decreti, insieme all’Accordo del 30 novembre del 2016 e agli stanziamenti delle risorse nelle leggi di bilancio, hanno costituito i presupposti di maggiore rilevanza ai fini della riattivazione del processo negoziale. Sotto tale profilo, la nuova disciplina ha assicurato il pieno rispetto delle suddette disposizioni legislative, nonché degli ambiti di competenza riservati alla fonte contrattuale, nell’ottica di garantire la piena attuazione dei principi della citata riforma. Oltre a ciò, nel quadro di una necessaria opera di manutenzione, diretta a superare anche le criticità emerse nella fase applicativa delle precedenti regole contrattuali, alcune clausole sono state aggiornate, superando quelle
non più attuali ed è stato rivisitato quasi tutto l’intero articolato al fine di rendere il
nuovo testo maggiormente organico e sistematico.
Passando alle tematiche trattate nell’Ipotesi, particolare rilievo assumono le
relazioni sindacali, per le quali il contratto, nel rispetto dei ruoli della parte datoriale e delle organizzazioni sindacali, definisce nuove modalità relazionali, valorizzando gli aspetti legati alla partecipazione. Sul versante delle novità è, tra l’altro, stata prevista, a livello di singola Azienda ed Ente, l’istituzione di un nuovo Organismo paritetico (“Organismo paritetico per l’innovazione”) che ha il compito di realizzare un dialogo proficuo e collaborativo tra parte datoriale e sindacati su aspetti organizzativi, tra cui il miglioramento dei servizi, la promozione della legalità, il benessere organizzativo, le politiche formative. L’azione di rinnovamento riguarda anche la contrattazione integrativa, di cui viene riconfermato il ruolo centrale nell’ambito del sistema di relazioni sindacali a livello di singola Azienda ed Ente. Di essa l’ipotesi fornisce una regolamentazione puntuale ed esaustiva circa i soggetti, i livelli, le materie, nonché sulla tempistica e sugli aspetti procedurali.
Viene altresì confermato, seppure con una nuova apposita disposizione, il confronto/coordinamento regionale.
Con riferimento alla parte normativa, è stata predisposta una disciplina comune
per tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro. I principali istituti, tra cui quelli relativi all’orario di lavoro, alle ferie, ai permessi e alle assenze per malattia sono stati aggiornati. Tra questi ultimi occorre citare quelli, del tutto nuovi, previsti per
l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici, cui viene dedicata una specifica regolamentazione. Sul piano delle novità, occorre anche segnalare l’istituto delle “ferie solidali”, che consente ai dipendenti con figli minori, che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori. Sempre sotto il profilo della rilevanza sociale va segnalata la disciplina per le donne vittime di violenza, per le quali sono previste specifiche tutele connesse al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, nonché alla possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede in tempi rapidi e con procedure agevolate nonché, dopo il rientro al lavoro, l’esonero dai turni disagiati per un anno.
Oltre a ciò, per espressa volontà delle parti, è stata prevista anche la possibilità
di fruire di una speciale aspettativa per motivi personali per un ulteriore periodo di
trenta giorni.
Sotto l’aspetto normativo, sono anche state sostanzialmente confermate le
discipline relative all’assegnazione temporanea e alla formazione.
Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili,
prevedendo che tutti i benefici contrattuali riferiti al matrimonio riguardino anche
ciascuna delle parti dell’unione civile.
Per quanto riguarda le tematiche connesse alle tipologie di rapporto di lavoro
flessibile, si segnalano modifiche significative soprattutto con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina è stata adeguata alle nuove regole del d.lgs. n. 81 del 2015. Le innovazioni sono correlate principalmente all’osservanza del principio di non discriminazione, più volte enunciato a livello europeo ed affermato anche nell’ambito delle modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono state estese ai dipendenti a tempo determinato alcune garanzie (ad esempio, in materia di ferie, di diritto allo studio, di riconoscimento del servizio prestato, ecc.). In linea con il citato decreto, è stato inoltre stabilito un tetto complessivo per i rapporti di lavoro a termine, che non dovrà superare la percentuale del 20% da calcolare sul numero del personale a tempo indeterminato. In tale ambito, va segnalata la previsione di uno specifico articolo dedicato al contratto di somministrazione che, com’è noto, nel pubblico impiego si applica solo a tempo determinato. Anche per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale sono stati apportati gli opportuni aggiornamenti alle precedenti disposizioni, in coerenza con le indicazioni provenienti dal citato d.lgs. n. 81
del 2015.
Altra tematica di rilievo è quella delle sanzioni disciplinari, per le quali si è
proceduto ad adeguare la precedente regolamentazione alla citata riforma Madia.
Anche
in questo caso, per evidenziare le novità più qualificanti, sono introdotte specifiche
sanzioni per i casi di assenze ingiustificate in prossimità dei giorni festivi e per le ipotesi di ingiustificate assenze collettive, mentre sotto il profilo procedurale viene prevista la possibilità di pervenire alla determinazione concordata della sanzione.
Alla luce dei recenti interventi legislativi, anche sul piano economico sono stati
introdotti appositi strumenti per consentire la piena attuazione dei principi di
meritocrazia e di selettività dei compensi. A tale riguardo è stato individuato un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l’obiettivo di riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate.
Il contratto ha infine creato le basi per promuovere un nuovo modello di “welfare
contrattuale”, che consenta di sviluppare e diffondere sistemi analoghi a quelli già
presenti nel settore privato. E’ stata prevista la possibilità di riconoscere ai dipendenti prestazioni integrative nei seguenti ambiti: sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi), supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli (ad esempio borse di studio), contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni dell’Ipotesi in esame sono state elaborate con riferimento alle
indicazioni fornite dal Comitato di settore nell’Atto di indirizzo del 27 luglio 2017 come successivamente integrato il 14 febbraio 2018, il 19 febbraio 2018 e il 22 febbraio 2018.
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