Art. 2087 codice civile, non proprio una esternazione dei tuttologi.
Mobilità del dipendente ex art.42 bis D.Lvo 151/2001
L’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.
La norma in particolare dispone: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
DPR 27/03/2001 n. 220 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 giugno, n. 134). – Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
Falsa attestazione in servizio: allungati i tempi per la denuncia e l’azione contabile.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2017 il decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118 titolato Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare
Sentenza Corte conti Liguria n.153-2014
SENT.153/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
DIRITTO
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata omissis relativamente ai fatti dannosi verificatisi anteriormente al 3/4/2009, ossia al quinquennio precedente la notifica dell’invito a dedurre effettuata in data 3.4.2014. L’eccezione è infondata.
In proposito si osserva che il diritto al risarcimento del danno, nei giudizi di competenza della Corte dei Conti, è disciplinato dall’art. 1,c. 2, della legge n. 20 del 1994, in base al quale lo stesso “si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
IN MATERIA DI RI-ORGANIZZAZIONE DELLA TURNISTICA IN SANITA’ – LEGISLAZIONE II° PARTE
“”Alla prima, generica obiezione che l’uso del cartellino non sarebbe imposto da nessuna norma contrattuale specifica… ricordiamoci che… ” si fa presente che l’art. 89, comma 3, punto g) del CCNL 2002/05 recita: “g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico”. Per le “formalità previste per la rilevazione delle presenze” un’ampia legislazione, di seguito riportata negli aspetti salienti, obbliga all’utilizzo di apparecchiature automatiche.””