Comma 464 legge 178 del 30 Dicembre 2020.
Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi
459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il
territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanita’ – triennio
2016-2018, di cui all’accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma
6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, e’
aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli
oneri riflessi a carico dell’amministrazione, nonche’, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle
prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanita’ dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all’accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.